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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 23 dicembre 2013, n. 40

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE FINANZIARIA 2014.

Bollettino Ufficiale n. 23 del 27 dicembre 2013

Art. 18
1. Alla fine della lettera b) del comma 2 dell’articolo 37 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le parole: “con esclusione degli interventi di cui all’articolo 21 bis, comma 1, lettere b) e c)”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 37 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:
“3 bis. Il certificato di agibilità può essere richiesto anche:
a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
b) per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni ed ultimate le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.”.
3. Alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 37 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “e degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni della normativa in materia ed” sono soppresse.
4. Dopo la lettera c) del comma 4 dell’articolo 37 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserita la seguente:
”c bis) dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo la vigente normativa;”.
5. Al comma 8 dell’articolo 37 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “del comma 7” sono sostituite dalle seguenti: “dei commi 7 e 8 bis”.
6. Dopo il comma 8 dell’articolo 37 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:
“8 bis. In alternativa alla richiesta del certificato di agibilità di cui al comma 2, fermo restando l’obbligo della presentazione della documentazione di cui al comma 4, lettere b) e c), e del parere dell’ASL nel caso in cui non sia sostituibile con la dichiarazione del progettista, l’interessato presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità corredata dalla seguente documentazione:
a) richiesta di accatastamento dell’edificio che il responsabile dello SUE provvede a trasmettere al catasto;
b) dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo la vigente normativa.
8 ter. Relativamente alle dichiarazioni di agibilità presentate ai sensi del comma 8 bis i comuni svolgono un controllo a campione, con cadenza almeno annuale, nella percentuale minima del 30 per cento delle pratiche presentate da individuare mediante preventivo sorteggio. Il responsabile dello SUE, entro il termine perentorio di dieci giorni lavorativi dall’effettuazione del sorteggio della pratica da sottoporre a controllo, comunica all’interessato la sottoposizione a controllo da effettuarsi secondo le modalità di cui ai commi 6 e 7 e nel rispetto dei termini di cui al comma 7 decorrenti dalla data di comunicazione della sottoposizione a controllo.
8 quater. In caso di esito negativo dei controlli, ove il responsabile dello SUE rilevi la carenza dei requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e di barriere architettoniche, ordina motivatamente all’interessato di conformare l’opera realizzata alla normativa vigente, ferma restando l’applicazione delle sanzioni per le opere realizzate in difformità dalla SCIA, dalla DIA o dal permesso di costruire o con variazioni essenziali. La mancata sottoposizione a controllo delle dichiarazioni di agibilità presentate ai sensi del comma 8 bis non preclude l’esercizio dei poteri di vigilanza comunale di cui all’articolo 40, nonché l’assunzione di determinazioni in via di autotutela di cui agli articoli 21 quinquies e 21 nonies Sito esternodella l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.”.
7. Al comma 9 dell’articolo 37 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: “domande di certificato di agibilità” sono inserite le seguenti: “, della dichiarazione di cui al comma 8 bis”.