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Documento vigente: Testo Coordinato
CAPO I
FINALITA’
Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge riconosce il valore sociale, ambientale ed economico del trasporto pubblico regionale e locale, componente essenziale del sistema dei servizi pubblici locali per garantire il diritto alla mobilità delle persone e ne reca la disciplina, nelle more della definizione della normativa statale di riforma del sistema delle autonomie locali, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 117 della Costituzione , in conformità alla vigente normativa comunitaria e statale, al fine di:
a) organizzarne lo svolgimento attraverso l’individuazione degli ambiti territoriali ottimali al fine di favorire il miglioramento del servizio, la razionalizzazione e l’efficacia della spesa;(24)

Lettera così modificata dall'art. 1 della l.r. 9 agosto 2016, n. 19 .

b) assicurare un sistema coordinato ed integrato capace di garantire il diritto dei cittadini alla mobilità urbana ed extraurbana;
c) promuovere un equilibrato sviluppo economico e sociale dell'intero territorio regionale;
d) concorrere alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione dei consumi energetici ed alla vivibilità del territorio nel suo complesso;
e) incentivare il riassetto organizzativo del sistema dei trasporti pubblici locali in un'ottica di miglioramento qualitativo e quantitativo del servizio con l’obiettivo di aumentare l’utenza e diminuire il traffico veicolare privato;
f) ottimizzare il sistema tariffario, in particolare attraverso la progressiva attuazione dell’integrazione tariffaria a livello regionale e lo sviluppo di idonei sistemi di bigliettazione elettronica, anche con l’obiettivo di combattere l’evasione tariffaria;
g) promuovere la tutela dei diritti degli utenti dei servizi di trasporto pubblico e assicurare, anche in sede di stipulazione dei contratti di servizio, la qualità, l’universalità, la fruibilità e l’economicità delle prestazioni.
2. La Regione persegue gli obiettivi di cui al comma 1 avviando iniziative atte a garantire:
a) il potenziamento della mobilità urbana ed extraurbana, da raggiungere attraverso il miglioramento e l'incremento delle interconnessioni tra trasporti pubblici e trasporti privati e lo sviluppo di un sistema della mobilità pubblico/privata e dei trasporti pubblici di linea e non di linea, integrati tra le varie modalità di cui all’articolo 2;
b) l'integrazione tariffaria tra i modi, i tipi ed i vettori del trasporto, anche favorendo l'introduzione di tecnologie innovative;
c) una programmazione del servizio completamente integrata tra le varie modalità di trasporto;
d) un’offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;
e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica del servizio reso.
2 bis. La Regione, al fine di definire le strategie e le azioni per il miglioramento dell’assetto delle infrastrutture, per lo sviluppo sostenibile della mobilità e per l’efficientamento del sistema del trasporto pubblico regionale e locale, si dota del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT), disciplinato al Capo VI bis. (76)

Comma aggiunto dall'art. 14 della l.r. 27 dicembre 2019, n. 31.

CAPO II
DEFINIZIONI
Art. 2
(Servizi di trasporto pubblico regionale e locale)
1. Sono servizi di trasporto pubblico regionale e locale i servizi di trasporto collettivo effettuati con modalità terrestre, marittima, fluviale ed aerea, che si svolgono, in modo continuativo o periodico, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, normalmente nel territorio regionale, con offerta indifferenziata a utenti anche appartenenti a particolari categorie, relativamente al trasporto di persone.
2. I servizi di cui al comma 1 sono effettuati con modalità ordinarie di linea o con le modalità speciali di cui alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea) e successive modificazioni e integrazioni, secondo quanto stabilito dall’articolo 17, comma 5.
3. I servizi di trasporto pubblico regionale e locale, in relazione alle modalità del loro esercizio, si distinguono in:
a) automobilistici, effettuati su strada con veicoli a trazione meccanica o elettrica o ibrida;
b) tranviari, effettuati con veicoli a guida vincolata su sede fissa protetta ovvero promiscua;
c) filoviari, effettuati su strada con veicoli a trazione elettrica ad alimentazione esterna a mezzo linea aerea o altro sistema;
d) metropolitani, effettuati con veicoli a densità controllata, su sede fissa protetta, al servizio di elevati flussi di mobilità o con elevata frequenza di servizio;
e) ferroviari, effettuati con veicoli a guida vincolata, densità controllata e su sede fissa protetta con esclusione dei servizi ferroviari di interesse nazionale individuati con decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione ai sensi dell’Sito esternoarticolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’Sito esternoarticolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ) e successive modificazioni e integrazioni;
f) marittimi e fluviali effettuati con imbarcazioni o navi per cabotaggio nell’ambito regionale;
g) elicotteristici, effettuati con aeromobili nell’ambito della regione;
h) funiviari e funicolari, effettuati con veicoli a trazione a fune;
i) sistemi ettometrici: ascensori, ascensori inclinati, marciapiedi e scale mobili, people mover, sistemi di trasporto pubblico urbano a breve raggio, a guida automatica.
Art. 3
(Bacino di programmazione, bacino di mobilità e rete di trasporto) (25)

Articolo così sostituito dall'art. 2 della l.r. 9 agosto 2016, n. 19 .

1. Per bacino di programmazione si intende il livello territoriale regionale per l’esercizio delle funzioni di indirizzo, pianificazione e programmazione.
2. Per bacino di mobilità si intende l’Ambito Territoriale Ottimale (ATO), entro il quale si attua un sistema di trasporto pubblico integrato e coordinato in rapporto ai fabbisogni di mobilità e alle diverse modalità di trasporto.
3. Per rete di trasporto si intende l’insieme di più linee fra loro connesse, caratterizzate dalla domanda di trasporto verso uno o più poli di attrazione ed effettuate anche tramite integrazione di diversi modi di trasporto.
Art. 4
(Servizi minimi)
1. Sono definiti servizi minimi di trasporto pubblico regionale e locale di cui all’articolo 2, comma 1, quelli che consentono il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 e sono organizzati in reti che si sviluppano negli Ambiti Territoriali Ottimali di cui all’articolo 9. (26)

Comma così modificato dall'art. 3 della l.r. 9 agosto 2016, n. 19 .

2. I servizi minimi sono a carico del bilancio della Regione e sono definiti, ai sensi dell’articolo 12, sentiti la Commissione consiliare competente e il Consiglio delle Autonomie locali (CAL) di cui alla legge regionale 1 febbraio 2011, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali) sulla base del programma dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi dell’articolo 6, comma 3, lettera c), ed in particolare, tenendo conto dei seguenti elementi:
a) su tutti i territori serviti dal trasporto pubblico alla data di entrata in vigore della presente legge deve essere garantita una coppia di corse;(27)

Lettera così modificata dall'art. 3 della l.r. 9 agosto 2016, n. 19 .

b) integrazione tra le reti e le varie modalità di trasporto di cui alla vigente normativa;
c) i servizi minimi in ambito extraurbano sono definiti quali una coppia di corse di collegamento per i centri o per gli ambiti abitati con una popolazione indicativamente di cinquanta residenti compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili e nell'ambito degli accordi di programma sottoscritti; (28)

Lettera così modificata dall'art. 3 della l.r. 9 agosto 2016, n. 19 .

d) pendolarismo scolastico e lavorativo;
e) fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l'accesso ai vari servizi amministrativi, socio-sanitari, culturali, sportivi e religiosi;
f) esigenze di riduzione della congestione del traffico e dell'inquinamento;
g) sistemi di trasporto con cui viene svolto il servizio.
3. In particolare i servizi minimi garantiscono i collegamenti fra le stazioni ferroviarie e le aree che su di esse gravitano al fine di assicurare servizi di adduzione al servizio ferroviario secondo la programmazione dello stesso che deve garantire un’adeguata copertura a tutto il territorio regionale.
4. I servizi minimi garantiscono un’adeguata mobilità in tutta la regione con particolare riferimento ai territori non coperti dal servizio ferroviario.
5. Nelle zone a domanda debole le corse di cui al comma 4 possono essere effettuate con modalità alternative di trasporto.
Art. 4 bis.
(Servizi ferroviari di rilevanza storico-artistica, paesaggistica o turistica) (69)

Articolo inserito dall'art. 6 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 29 .

1. La Regione istituisce servizi ferroviari con materiali d’epoca, nei limiti delle dotazioni di bilancio annualmente assegnate, in occasione di determinate iniziative e manifestazioni, con particolare riferimento allo sviluppo delle aree di rilevanza storico-artistica, paesaggistica o turistica, secondo modalità definite nell’ambito del contratto di servizio per il trasporto ferroviario regionale.
Art. 5
1. Sono definiti servizi aggiuntivi i servizi di trasporto pubblico regionale e locale che integrano i servizi minimi e che comportano oneri a carico del bilancio degli enti locali.
2. Sono definiti servizi autorizzati, ai sensi dell'articolo 13 bis i servizi di trasporto pubblico regionale e locale che integrano i servizi minimi e non comportano oneri a carico del bilancio né della Regione né degli enti locali.(30)

Comma così modificato dall'art. 4 della l.r. 9 agosto 2016, n.19 .

3. Sono definiti servizi complementari i servizi di car pooling, nonché i servizi di car sharing e di bike sharing che hanno ad oggetto il noleggio a breve termine di autovetture e velocipedi da parte di utenti abbonati al servizio e non comportano oneri a carico del bilancio regionale.
4. Il car pooling, il car sharing ed il bike sharing operano al fine di perseguire il decongestionamento del traffico cittadino e la riduzione dell’inquinamento atmosferico ed ambientale.
5. Ogni Comune disciplina le modalità di utilizzo dei servizi di cui al comma 4 e può consentire, per il servizio di car sharing, l’utilizzo delle corsie preferenziali di marcia.
CAPO III
COMPETENZE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
Art. 6
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e controllo dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, nonché le funzioni di amministrazione dei servizi che richiedono l’esercizio unitario a livello regionale.
2. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria esercita le funzioni di programmazione in coerenza con i principi di efficienza, efficacia ed economicità, al fine di rendere sostenibile il sistema del trasporto pubblico regionale e locale, tenuto conto dei vincoli di finanza pubblica e dell’equilibrio del bilancio regionale, nell’ottica della razionalizzazione e dell’efficientamento dei servizi.
3. Per le finalità di cui al comma 2 il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, sentito il CAL, sulla base di criteri funzionali alle esigenze di organizzazione del territorio e della mobilità:
a) definisce gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali e fissa i criteri programmatici e direttivi per l’elaborazione, da parte della Città metropolitana e degli enti di area vasta, dei piani di bacino di rispettiva competenza;
b) approva il programma regionale dei trasporti all'interno del PRIMIT di cui al Capo VI bis ed i relativi aggiornamenti, in connessione con le previsioni regionali di assetto territoriale e di sviluppo economico e sulla base dei piani di bacino della Città metropolitana e degli enti di area vasta, nonché degli indirizzi per la programmazione del servizio di trasporto ferroviario regionale e locale di competenza della Regione Liguria, da emanarsi con deliberazione della Giunta regionale; (77)

Lettera così modificata dall'art. 14 della l.r. 27 dicembre 2019, n. 31.

c) approva il programma dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, con particolare riferimento ai servizi minimi, in relazione alle disponibilità di bilancio, sentite le organizzazioni sindacali, la Consulta regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti di cui alla legge regionale 5 marzo 2012, n. 6 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti), la Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata di cui alla legge regionale 12 aprile 1994, n. 19 (Norme per la prevenzione, riabilitazione ed integrazione sociale dei portatori di handicap) e successive modificazioni e integrazioni e i comitati degli utenti.
4. Il programma dei servizi individua, tra l’altro:
a) la rete e l'organizzazione dei servizi, sulla base di criteri di integrazione tra le varie modalità, favorendo quelle a minor impatto sotto il profilo ambientale;
b) le modalità di determinazione delle tariffe, di integrazione tariffaria e di indicizzazione;
c) le risorse relative ai servizi minimi da destinare al trasporto pubblico di interesse regionale e locale, tenuto conto del raggiungimento degli obiettivi di efficientamento previsti;
d) i criteri per la riduzione della congestione del traffico, dell’inquinamento acustico, atmosferico ed ambientale.
5. La Giunta regionale definisce ed approva gli accordi di programma di cui all’articolo 12, d’intesa con gli enti locali interessati, e approva i piani per gli investimenti di cui all’articolo 22.
6. La Regione, quale Ente di governo ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera a), esercita le funzioni di amministrazione inerenti i servizi ferroviari di cui all’Sito esternoarticolo 8 del decreto Sito esternolegislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’Sito esternoarticolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ) e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente a quelli che si svolgono in ambito sovracomunale, ed all’articolo 9 del medesimo decreto e, in particolare, espleta le procedure per l’affidamento dei servizi di trasporto con le modalità previste dalla normativa comunitaria e statale e gestisce il contratto di servizio stipulato.
7. La Regione esercita le funzioni di controllo dei servizi di trasporto pubblico attraverso il monitoraggio della domanda, dell’offerta e degli standard di qualità, promuovendo a tal fine lo sviluppo di appositi strumenti informatici:
a) per i servizi di cui al comma 6 in modo diretto;
b) per i servizi gestiti dalla Città metropolitana di Genova e dagli enti di area vasta, secondo quanto previsto dall’articolo 7, in collaborazione con tali enti, avvalendosi del supporto dell’Osservatorio Regionale dei Trasporti (ORT), anche sulla base dei dati trasmessi dai soggetti esercenti ai sensi dell’articolo 20.
Art. 7
(Competenze della Città metropolitana di Genova e degli enti di area vasta)(32)

Articolo così sostituito dall'art. 6 della l.r. 9 agosto 2016, n. 19 .

1. La Città metropolitana di Genova e gli enti di area vasta, quali enti di governo degli ATO ai sensi dell’articolo 9, esercitano le seguenti funzioni:
a) approvano i piani di bacino di cui al comma 2, in coerenza con gli atti programmatori regionali di cui all’articolo 6, comma 3, lettera a);
b) stipulano gli accordi di programma di cui all’articolo 12 per assicurare la necessaria pianificazione ed integrazione del servizio di trasporto nei territori di rispettiva competenza e per reperire le risorse occorrenti per la copertura dei servizi aggiuntivi di cui all’articolo 5, comma 1;
c) nell’ambito della gestione dell’ATO, anche attraverso la costituzione di Agenzie Locali di Mobilità di livello metropolitano o provinciale in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, a capitale interamente pubblico con la partecipazione degli enti locali e con i requisiti dei soggetti in house, espletano le procedure per l’affidamento dei servizi di trasporto previste dalla normativa comunitaria e statale e gestiscono il contratto di servizio stipulato; alle Agenzie possono essere affidate direttamente la gestione delle reti e delle dotazioni essenziali al trasporto pubblico locale, nonché la proprietà di detti beni; (74)

Lettera già sostituita dall'art. 5 della l.r. 5 agosto 2019, n. 19 e così modificata dall'art. 1 della l.r. 28 aprile 2023, n. 10.

d) nell’ambito dei contratti di servizio attuano il monitoraggio della domanda, dell’offerta e degli standard di qualità dei servizi;
d bis) provvedono alla nomina dei consigli di disciplina ai sensi dell’Sito esternoarticolo 54 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione) delle aziende affidatarie del servizio pubblico di trasporto. (87)

Lettera così aggiunta dall'art. 2 dalla l.r. 13 luglio 2020, n. 16 .

2. Il piano di bacino di trasporto metropolitano e provinciale è lo strumento che persegue un sistema di trasporto che integra le diverse modalità, favorendo in particolar modo quelle a minor impatto sotto il profilo ambientale, coordinato alle previsioni di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale e rispondente ai fabbisogni di mobilità relativi alle esigenze di fruibilità dei servizi, lavorative, scolastiche, turistiche, sociali, culturali, sportive e religiose di tutti i cittadini, con particolare attenzione alle persone a mobilità ridotta.
Art. 8
(Competenze dei comuni)
1. I comuni, in conformità a quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 19 del d.l. 95/2012 convertito dalla Sito esternol. 135/2012 , esercitano le funzioni di organizzazione dei servizi di trasporto pubblico comunale.
Art. 9
1. Ai di sensi della vigente normativa, sono istituiti:
a) un Ambito Territoriale Ottimale ed omogeneo (ATO) che coincide con l’intera circoscrizione territoriale regionale per l’esercizio dei servizi ferroviari di cui all’articolo 6, comma 6, che richiedono l’esercizio unitario a livello regionale, il cui governo è assicurato dalla Regione;
b) quattro Ambiti Territoriali Ottimali e omogenei per l’esercizio dei servizi di trasporto terrestre e marittimo, ad esclusione dei servizi di cui alla lettera a), coincidenti col territorio della Città metropolitana di Genova e degli enti di area vasta di Imperia, La Spezia e Savona, il cui governo è assicurato dai medesimi enti, ai sensi dell’articolo 7.
Art. 10
1. Al fine di assicurare il confronto tra i soggetti coinvolti nell’attuazione della riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale, la Giunta regionale istituisce tavoli di confronto, con funzione consultiva.
2. La partecipazione ai lavori dei tavoli è a titolo gratuito.
Art. 11
(Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale)(36)

Articolo abrogato dall'art. 10 della l.r. 9 agosto 2016, n. 19 .

(Omissis)
Art. 12
(Accordi di programma)
1. La Regione, ai sensi della vigente normativa statale, in relazione alle disponibilità del bilancio regionale ed alle ulteriori risorse integrative degli enti locali, in rapporto alla quantità dei servizi aggiuntivi richiesti, stipula con gli enti locali interessati accordi di programma che definiscono quantità e standard di qualità dei servizi minimi di trasporto pubblico locale, di cui all’articolo 4, nonché dei servizi aggiuntivi di cui all’articolo 5, comma 1, la cui erogazione da parte del soggetto gestore del servizio è subordinata all’effettiva corresponsione delle risorse previste.
2. Gli accordi di programma devono avere una durata non inferiore a quella dei contratti di servizio assegnati tramite gara.
2 bis. Gli accordi di programma definiscono altresì le modalità di svolgimento dei servizi di collegamento tra comuni facenti parte di ambiti territoriali diversi. (37)

Comma così sostituito dall'art. 11 della l.r. 9 agosto 2016, n. 19 .

3. Nella determinazione di quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale si devono osservare i seguenti criteri:
a) ricorso alle modalità e alle tecniche più idonee a soddisfare le esigenze di trasporto considerate, con particolare attenzione ai territori e alle persone a mobilità ridotta;
b) scelta, tra le soluzioni atte a garantire, in condizioni analoghe, sufficienti servizi di trasporto, di quella che, a minore impatto ambientale, comporta il miglior servizio per la collettività, anche mediante modalità differenziate di trasporto o integrazione dei servizi e intermodalità.
4. I servizi che si svolgono parzialmente in regioni limitrofe sono determinati previe intese con le regioni interessate.
Art. 13
1. In materia di impianti di trasporto con trazione a fune, tranvie, filovie e metropolitane le competenze relative alla concessione alla costruzione, all’approvazione del progetto e alla autorizzazione di inizio dei lavori spettano:
a) alla Regione, ove interessino più comuni appartenenti a diversi territori provinciali;
b) alla Città metropolitana di Genova e agli enti di area vasta, per i rispettivi ambiti di competenza, ove interessino più comuni appartenenti al medesimo territorio provinciale;
c) al Comune ove interessino soltanto il suo territorio.
2. Le competenze relative alla concessione del servizio degli impianti di cui al comma 1, ivi comprese l’approvazione del regolamento di esercizio, l’apertura e la chiusura al pubblico dell'esercizio, l’assenso alla nomina del direttore o del responsabile dell'esercizio, le verifiche e prove funzionali ai fini della regolarità del servizio spettano agli enti di governo nell’ambito delle funzioni di cui all’articolo 7 per i rispettivi ambiti di competenza.
Art. 13 bis
1. I servizi di cui all’articolo 5, comma 2, sono autorizzati, nel rispetto della vigente normativa:
a) dalla Regione se si svolgono in ambito sovraregionale su un percorso la cui lunghezza sia inferiore a 250 chilometri, qualora la maggiore parte del percorso si svolga sul territorio ligure, nonché in ambito sovraprovinciale; (110)

Lettera così modificata dall'art. 12 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20.

b) dalla Città metropolitana di Genova e dagli enti di area vasta, per i rispettivi ambiti di competenza, se si svolgono in ambito sovracomunale;
c) dal Comune se si svolgono in ambito comunale.
2. Il rilascio dell’autorizzazione avviene a seguito di presentazione di apposita istanza da parte delle imprese di trasporto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di persone.
2 bis. L’autorizzazione è rilasciata entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, ha validità di cinque anni ed è rinnovabile.(85)

Comma inserito dall'art. 20 della l.r. 19 maggio 2020, n. 9.

2 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i presupposti, i requisiti, le condizioni e la modulistica per la presentazione dell’istanza di autorizzazione nel rispetto della vigente normativa di settore, le fasi e le modalità procedurali per il rilascio dell’autorizzazione da parte delle Amministrazioni individuate nel comma 1, nonché le conseguenze del venir meno del possesso dei suddetti presupposti, requisiti e condizioni dichiarati dalle imprese ai sensi dell’Sito esternoarticolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)) e successive modificazioni e integrazioni in sede di presentazione dell’istanza.(86)

Comma inserito dall'art. 20 della l.r. 19 maggio 2020, n. 9.

3. In caso di autorizzazione di un nuovo servizio a decorrere dall’anno 2014, tale autorizzazione è subordinata alla disponibilità di almeno un veicolo accessibile alle persone disabili, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, fermo restando l’onere di segnalazione da parte degli utenti interessati al fine di garantire la disponibilità del mezzo.
CAPO IV
GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
Art. 14
1. Gli enti di governo, anche attraverso Agenzie Locali di Mobilità, espletano le procedure per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico regionale e locale, limitatamente all’ambito di competenza, nel rispetto della normativa comunitaria e statale e delle prescrizioni emanate dalla competente Autorità di regolazione dei trasporti, istituita dall’Sito esternoarticolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 22 dicembre 2011, n. 214 . (75)

Comma così modificato dall'art. 5 della l.r. 5 agosto 2019, n. 19.

2. Gli enti affidanti ricorrono a procedure di affidamento che tengano conto dei costi standard o efficienti e secondo il modello di remunerazione a costo netto per almeno l'80% del servizio, al fine di garantire gli obiettivi di efficacia e di efficienza del sistema, attraverso una gestione dei servizi improntata alla sostenibilità economica e finanziaria ed al miglioramento della qualità. (73)

Comma così modificato dall'art. 26 della l.r. 29 maggio 2019, n. 10.

3. La durata dell’affidamento è commisurata all’entità e alla durata degli investimenti previsti dal contratto di servizio nel rispetto della normativa vigente in materia.
4. Gli enti affidanti definiscono lotti di gara di dimensioni che garantiscano la più ampia partecipazione alle procedure di affidamento, secondo modalità non discriminatorie.
5. Gli enti affidanti individuano i beni essenziali e i beni indispensabili all'esercizio del trasporto pubblico, sia mobili, mobili registrati ed immobili, da mettere a disposizione del nuovo gestore aggiudicatario del servizio, individuato ai sensi del comma 1, e assicurano il subentro del nuovo operatore nel rispetto della normativa comunitaria e statale e delle prescrizioni emanate dalla competente Autorità di regolazione dei trasporti. (78)

Comma così modificato dall'art. 14 della l.r. 27 dicembre 2019, n. 31.

6. La messa a disposizione al soggetto aggiudicatario di cui al comma 5 può essere attuata, da parte del gestore che cessa dal servizio, sia mediante il trasferimento della proprietà di beni, sia mediante la locazione o l’affitto degli stessi.
7. Gli enti affidanti sottoscrivono specifiche convenzioni con i rispettivi titolari, relative ai beni di cui al comma 5, per la definizione del valore di subentro sia in caso di locazione che in caso di cessione tenuto conto della quota di contribuzione pubblica riferita ai beni, sulla base delle prescrizioni emanate dalla competente Autorità di regolazione dei trasporti. Tale quota, nel caso di trasferimento di proprietà, costituisce un contributo a favore del soggetto aggiudicatario, che subentra al cedente nelle obbligazioni relative a tale contribuzione pubblica a favore del bene trasferito.
8. Restano ferme le deroghe in materia di trasporti di cui all'Sito esternoarticolo 23 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) e successive modificazioni e integrazioni.
9. E' esclusa qualsivoglia forma di indennizzo a favore del gestore che cessa dal servizio.
9 bis. Al fine di adempiere a quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 9 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), gli enti di governo e gli enti affidanti di cui al comma 1 trasmettono alla Regione, entro il 31 marzo di ciascun anno, l’attestazione di cui all’Sito esternoarticolo 9, comma 1, della l. 118/2022 , secondo le modalità di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile 12 ottobre 2022, n. 293. (97)

Comma aggiunto dall'art. 34 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 16.

9 ter. Il mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 9 bis comporta la sospensione dell’erogazione agli enti di governo e agli enti affidanti dei contributi pubblici in materia di trasporto pubblico locale. (98)

Comma aggiunto dall'art. 34 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 16.

Art. 15
1. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale è regolato mediante contratto di servizio, stipulato nel rispetto della normativa comunitaria e statale e delle prescrizioni emanate dalla competente Autorità di regolazione dei trasporti.
2. Il contratto deve mantenere l’equilibrio economico per tutta la durata dell’affidamento e deve garantire il raggiungimento di obiettivi di efficienza durante tutto il periodo.
3. Il contratto, in conformità a quanto previsto dalla normativa comunitaria e statale, definisce tra l’altro:
a) l’importo dovuto per le prestazioni del contratto a fronte degli obblighi di servizio e le relative modalità di erogazione;
b) le modalità di modifica dei servizi e delle condizioni economiche;
c) i servizi subaffidati secondo quanto stabilito dall'articolo 17;
d) gli obiettivi di efficienza e le penalità in caso di mancato rispetto degli impegni assunti;
e) gli standard qualitativi minimi del servizio, gli indicatori per la loro misurazione ed i criteri per il relativo monitoraggio che devono essere recepiti nella Carta della Mobilità, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1998 (Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti – (Carta della mobilità));
f) le modalità di attuazione del controllo attraverso il monitoraggio della domanda, dell’offerta e degli standard di qualità dei servizi;
g) l'obbligo di provvedere alla certificazione dei bilanci e di tenere la contabilità separata, ai sensi dell’Allegato al Sito esternoRegolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i Sito esternoregolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e Sito esterno(CEE) n. 1107/70 );
h) le modalità di trasmissione dei dati necessari alla programmazione regionale ai sensi dell’articolo 20;
i) le modalità per garantire il diritto alla mobilità delle persone disabili.
Art. 16
(Sostituzione del soggetto gestore)
1. Qualora dall’esito delle procedure per l’affidamento del servizio di trasporto previste dalla normativa comunitaria e statale derivi la sostituzione del soggetto gestore, tutto il personale dipendente delle aziende che gestivano in precedenza il servizio di trasporto prosegue, nell’ambito del proprio territorio provinciale, il proprio rapporto di lavoro nell’ambito dell’azienda subentrante senza soluzione di continuità, mantenendo tutte le proprie condizioni economiche e normative derivanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalla contrattazione integrativa aziendale, ai sensi dell’articolo 2112 del Codice Civile.(79)

Comma così modificato dall'art. 14 della l.r. 27 dicembre 2019, n. 31.

3. Il gestore che cessa dal servizio restituisce alla Regione i finanziamenti ricevuti per l'acquisto e l’ammodernamento dei beni mobili e per l’acquisto, la costruzione e l’ammodernamento dei beni immobili non più ritenuti utilizzabili all'esercizio del trasporto, rivalutati degli interessi legali, ovvero la corrispondente percentuale del valore di mercato, se ad esso più favorevole.Tale restituzione è determinata al netto della quota di contribuzione pubblica imputata a conto economico secondo il piano di ammortamento del cespite cui si riferisce.(11)

Comma già modificato dall'art. 6 della l.r. 29 dicembre 2014, n. 41 e così ulteriormente modificato dall'art. 16 della l.r. 9 agosto 2016, n. 16 .

4. I finanziamenti di cui al comma 3 possono, in alternativa alla restituzione, essere vincolati ai beni immobili essenziali e indispensabili all’esercizio del trasporto pubblico locale.Lo spostamento del vincolo è autorizzato dalla Regione sulla base delle esigenze logistiche e della funzionalità del bene al servizio di trasporto pubblico regionale e locale.(12)

Comma già modificato dall'art. 6 della l.r. 29 dicembre 2014, n. 41 e così ulteriormente modificato dall'art. 16 della l.r. 9 agosto 2016, n. 16 .

Art. 17
(Subaffidamenti)
1. Nell'ambito dei livelli minimi di servizi di cui all'articolo 4, il servizio di trasporto pubblico regionale e locale garantisce il soddisfacimento delle esigenze di mobilità nei territori a domanda debole, nelle zone decentrate od in presenza di particolari esigenze territoriali, sociali ed ambientali, nonché in particolari periodi, con gli strumenti di cui ai commi 2 e 3.
2. L'aggiudicatario del servizio di trasporto pubblico regionale e locale, mantenendo un'ampia prevalenza, può subaffidare il servizio di trasporto. L’aggiudicatario in caso di subaffidamento:
a) applica le procedure previste per gli appalti di pubblici servizi;
b) garantisce il mantenimento dei livelli qualitativi e quantitativi sottoscritti con il contratto di servizio;
c) rimane unico responsabile e garante del rispetto degli oneri di trasporto assunti;
d) assicura il rispetto delle tariffe di cui all'articolo 18;
e) assicura che la percentuale dei subaffidamenti nel rispetto della normativa nazionale in materia sia equamente distribuita tra i bacini di cui alla Tabella A, sentite le organizzazioni sindacali.
3. L'impresa subaffidataria deve soddisfare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, nonché assicurare l’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Autoferrotranvieri.
4. Il cambiamento del soggetto gestore a seguito di scadenza o decadenza dal contratto comporta la contestuale cessazione del rapporto di subaffidamento; è esclusa qualsivoglia forma di indennizzo a favore dell'impresa subaffidataria da parte dell'ente concedente.
5. In caso di subaffidamento, l'aggiudicatario, sentite le organizzazioni sindacali, nelle tratte e nelle fasce orarie a domanda debole, può esercire il servizio di trasporto anche tramite titolari di licenza di taxi o di autorizzazioni al noleggio con conducente e loro forme associative.
Art. 18
(Tariffe)
1. Nel rispetto dei principi di integrazione ed uniformità tra i diversi modi, tipi e vettori di trasporto, la Giunta regionale stabilisce i criteri di politica tariffaria, tenuto conto:(50)

Comma così modificato dall'art. 17 della l.r. 9 agosto 2016, n. 19 .

a) dell'utilizzazione del trasporto da parte dell'utente;
b) della lunghezza dei percorsi, ove possibile;
c) del comfort dei servizi offerti, ove possibile;
d) dei costi del servizio;
e) delle necessarie indicizzazioni rispetto all’incremento inflattivo;
f) dei differenti sistemi di trasporto (metro, bus, nave e altri).
2. Il soggetto che esercisce il servizio di trasporto pubblico regionale e locale deve conseguire il rapporto di almeno il 35 per cento tra ricavi da traffico e costi operativi al netto dei costi di infrastruttura. Il rapporto può variare in relazione ai servizi minimi e a particolari obblighi di servizio individuati nel contratto di servizio.
3. Le tariffe dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale e le agevolazioni tariffarie sono determinate in armonia con i criteri di cui al comma 1 e sulla base di quanto stabilito nel contratto di servizio.
4. Le tariffe dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale possono essere diversificate in relazione o alla fascia oraria o alla frequenza o alla continuità d’uso o alla condizione reddituale dell’utente.
4 bis. Al fine di garantire l’equilibrio economico finanziario dei contratti previsto dalla normativa europea e di rendere il sistema compatibile con i vincoli di finanza pubblica e con i principi di equilibrio del bilancio regionale, per i servizi di trasporto regionale e locale dedicati a specifici territori possono essere definite, nell’ambito del contratto di servizio, tariffe diversificate per gli utenti occasionali non residenti nel territorio di riferimento. Tali tariffe devono essere parametrate al costo dei servizi. (22)

Comma inserito dall'art. 4 della l.r. 21 giugno 2016, n. 8.

5. La Regione a partire dall’anno 2016, avvia l’attuazione del sistema di bigliettazione elettronica integrata su tutto il territorio regionale, al fine di garantire una maggiore integrazione e semplificazione dei sistemi tariffari e di consentire la programmazione ottimale dei servizi di trasporto pubblico in base alla domanda reale, con il conseguente efficientamento del sistema complessivo ed ulteriori benefici per gli utenti e gli operatori. La Giunta regionale determina le modalità per l’attuazione di tale intervento.(51)

Comma così sostituito dall'art. 17 della l.r. 9 agosto 2016, n. 19 .

6. La Regione, promuove l’integrazione tariffaria tra i diversi gestori dei servizi nell’ambito regionale e sovraregionale, per permettere un servizio realmente integrato tra le varie modalità e servizi di trasporto.(52)

Comma così modificato dall'art. 17 della l.r. 9 agosto 2016, n. 19 .

Art. 19
(Libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico regionale e locale)
1. In riferimento agli obblighi di servizio di cui all'Sito esternoarticolo 17 del d.lgs. 422/1997 e successive modificazioni e integrazioni, che trovano copertura nelle disponibilità del bilancio regionale, hanno diritto alla libera circolazione sui mezzi adibiti a servizio di trasporto pubblico regionale e locale:
a) gli operatori in divisa dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Guardia Forestale, della Polizia Provinciale, della Polizia Municipale, della Polizia Penitenziaria e dei Vigili del Fuoco, della Marina militare, dell’Aeronautica militare, dell’Esercito italiano, della Capitaneria di porto – Guardia costiera;(21)

Lettera così modificata dall'art. 4 della l.r. 22 dicembre 2014, n. 24.

b) i dipendenti della Motorizzazione Civile del Ministero dei Trasporti, incaricati della vigilanza ai sensi del Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) e successive modificazioni e integrazioni, dotati di apposita tessera di servizio rilasciata dalla Regione;
c) i dipendenti regionali della struttura competente per materia incaricati della vigilanza e del controllo dotati di apposita tessera;
d) i dipendenti degli enti incaricati della vigilanza e del controllo dotati di apposita tessera fino ad un massimo di cinque persone per ente;
e) i minori di età che non superino il metro e quindici centimetri di altezza, salvo quanto diversamente previsto per i servizi ferroviari regionali in attuazione dell’articolo 9 del Sito esternodecreto Sito esternolegislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’Sito esternoarticolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni e integrazioni; (71)

Lettera così sostituita dall'art. 6 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 29 .

f) i non vedenti, i cani guida ai sensi della Sito esternolegge 14 febbraio 1974, n. 37 (Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico) e successive modificazioni e integrazioni.
2. Possono essere stabilite ulteriori agevolazioni o esenzioni tariffarie con particolare riguardo ai cittadini diversamente abili o appartenenti a fasce socialmente deboli; gli oneri per tali eventuali agevolazioni devono trovare copertura con la previsione di specifici corrispettivi nell'ambito del contratto di servizio.
Art. 20
(Osservatorio Regionale dei Trasporti)
1. Nell'ambito delle attività in materia di trasporto pubblico regionale e locale della Regione, è istituito l’ORT.
2. L' ORT è:
a) sostegno della programmazione della Regione;
b) strumento per la predisposizione del piano regionale dei trasporti, dei programmi dei servizi di trasporto, degli accordi di programma di cui all'articolo 12, nonché dei criteri di integrazione tra i diversi modi di trasporto;
c) elemento di supporto per il monitoraggio dei servizi di trasporto pubblico dal punto di vista sia tecnico sia economico/finanziario;
d) strumento di diffusione dei dati e delle informazioni, in modo particolare agli enti locali, alle organizzazioni sindacali, alle associazioni dei consumatori e degli utenti.
3. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 16 bis del d.l. 1995/2012 convertito dalla Sito esternol. 135/2012 il soggetto esercente il servizio di trasporto pubblico regionale e locale è tenuto a fornire alla Regione e all’Osservatorio previsto dall’Sito esternoarticolo 1, comma 300, della legge Sito esterno24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)) e successive modificazioni e integrazioni tutti i dati economici e trasportistici da essi richiesti.
4. Il mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 3 comporta la sospensione dell’erogazione all’azienda dei contributi pubblici e dei corrispettivi dei contratti di servizio.
5. Gli oneri derivanti dal funzionamento dell’ORT sono ricompresi nelle risorse previste dall'articolo 29, comma 1 ter. (53)

Comma così modificato dall'art. 18 della l.r. 9 agosto 2016, n. 19 .

CAPO V
CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
Art. 21
(Concessione contributi)
1. La Regione al fine di consentire il rinnovo, la ristrutturazione ed il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale può concedere, nei limiti delle disponibilità di bilancio, anche attivando i fondi di coesione territoriale, contributi per investimenti agli enti locali, alle Agenzie Locali di Mobilità e all’azienda esercente tali servizi.(54)

Comma modificato dall'art. 19 della l.r. 9 agosto 2016, n. 19 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della l.r. 5 agosto 2019, n. 19.

2. I contributi sono destinati:
a) all’acquisto ed all’ammodernamento di autobus, tram, filobus, treni e altri mezzi di trasporto di persone;
b) alla progettazione,all’acquisto, costruzione ed ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di impianti e sistemi tecnologici, di sedi e di officine-deposito con le relative attrezzature.(72)

Lettera così modificata dall'art. 25 della l.r. 7 agosto 2018, n. 15 .

3. Tali contributi sono concessi anche per favorire una migliore accessibilità e fruizione del servizio di trasporto per le persone a mobilità ridotta.
Art. 22
(Modalità attuative)
1. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l’assegnazione dei contributi di cui all’articolo 21 stabilendo, altresì, la percentuale massima di contribuzione dei singoli interventi, le modalità di attuazione, rendicontazione e monitoraggio sull'avanzamento degli stessi e le relative modalità di liquidazione.(91)

Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 15 luglio 2022, n. 7.

1 bis. In relazione alla diversa tipologia di contributi, la Giunta regionale determina i tempi di realizzazione degli investimenti di cui all’articolo 21, comma 2, e concede eventuali proroghe in caso di comprovata necessità derivante da circostanze non imputabili al beneficiario e su motivata istanza dello stesso.(92)

Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 15 luglio 2022, n. 7.

1 ter. Decorso inutilmente il termine individuato dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1 bis, la Regione diffida il beneficiario a provvedere entro un congruo termine.(93)

Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 15 luglio 2022, n. 7.

1 quater. Decorso il termine assegnato con la diffida e verificata la permanenza dell’inerzia, la Giunta regionale dispone la revoca del finanziamento e il recupero delle risorse già erogate, maggiorate degli interessi legali. (94)

Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 15 luglio 2022, n. 7.

1 quinquies. Nel caso in cui il beneficiario non provveda a rendicontare l’avanzamento degli interventi secondo le modalità definite ai sensi del comma 1, si applica quanto previsto dall’articolo 20, comma 4. (95)

Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 15 luglio 2022, n. 7.

1 sexies. Ai contributi disciplinati dal presente articolo non si applicano le disposizioni dell’articolo 31 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008) e successive modificazioni e integrazioni.(96)

Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 15 luglio 2022, n. 7.

Art. 23
(Leasing)
1. I contributi destinati all’acquisto di mezzi e beni di cui all’articolo 21 possono essere utilizzati anche per operazioni di locazione finanziaria e di locazione operativa (leasing finanziario e leasing operativo) con patto di riscatto.
2. La Giunta regionale determina le modalità tecniche ed operative per la definizione delle operazioni di cui al comma 1.
2 bis. In caso di acquisto di mezzi e di beni in leasing il vincolo di cui all’articolo 25, comma 1 bis, è costituito al momento del riscatto del bene da parte del beneficiario del contributo. (13)

Comma aggiunto dall'art. 6 della l.r. 29 dicembre 2014, n. 41 .

Art. 24
(Investimenti per il trasporto ferroviario regionale)(55)

Articolo abrogato dall'art. 20 della l.r. 9 agosto 2016, n. 19 .

(Omissis)
Art. 25
(Vincoli)
1. I mezzi e i beni che beneficiano del contributo regionale, nonché di ogni altro contributo pubblico, anche comunitario, sono vincolati all’uso del servizio di trasporto pubblico regionale e locale di competenza della Regione. (56)

Comma così modificato dall'art. 21 della l.r. 9 agosto 2016, n. 19 .

1 bis. Per i beni immobili ed i beni mobili registrati il vincolo di destinazione è perpetuo ed è costituito sulla base della vigente normativa, a cura e spese dei soggetti titolari dei beni medesimi. Lo spostamento del vincolo è autorizzato dalla Regione sulla base delle esigenze logistiche e della funzionalità del bene al servizio di trasporto pubblico regionale e locale. (14)

Comma inserito dall'art. 6 della l.r. 29 dicembre 2014, n. 41 .

2. L’alienazione o la diversa destinazione dei mezzi e dei beni per i quali sono stati concessi contributi sono subordinate alla preventiva autorizzazione della Regione.
3. In caso di alienazione dei mezzi e dei beni, le eventuali plusvalenze patrimoniali devono essere accantonate, in proporzione al contributo ricevuto, ancorché completamente ammortizzato, in un apposito conto del passivo per essere reinvestite in beni ammortizzabili destinati ai servizi di competenza regionale.(15)

Comma così modificato dall'art. 6 della l.r. 29 dicembre 2014, n. 41 .

4. In caso vengano accordati nuovi contributi in conto capitale, le plusvalenze patrimoniali accantonate sono detratte dalla spesa ritenuta ammissibile per i contributi stessi.
4 bis. Il materiale rotabile destinato all’esercizio del trasporto pubblico regionale, acquistato con le risorse di cui all’Sito esternoarticolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)) e successive modificazioni e integrazioni e all’Sito esternoarticolo 63, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 6 agosto 2008, n. 133 nonché i mezzi e i beni beneficiari di ogni altro contributo pubblico anche comunitario, sono assoggettati a vincolo di reversibilità alla Regione ovvero ai soggetti aggiudicatari di gara per il riaffidamento del servizio, previo riscatto della eventuale quota residua di investimento del soggetto terzo stesso e deve essere utilizzato esclusivamente per servizi di trasporto pubblico locale. (16)

Comma inserito dall'art. 18 della l.r. 9 marzo 2015, n. 7 e così modificato dall'art. 21 della l.r. 9 agosto 2016, n. 19 .

5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla normativa statale e comunitaria vigente in materia.
CAPO VI
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 26
(Gestione unica delle ferrovie)
1. Le ferrovie con caratteristiche tali da ostacolare la separazione tra gestione del servizio e della rete, quali assenza di punti di contatto con la rete nazionale, trazione atipica e scartamento differente dalla rete nazionale, possono essere gestite da un unico soggetto, ferme restando le norme di separazione contabile.
Art. 27
(Divieto di distrazione dal servizio pubblico di linea)
1. I veicoli acquistati con contributi pubblici non possono essere distratti dal servizio pubblico di linea.(57)

Comma così modificato dall'art. 22 della l.r. 9 agosto 2016, n. 19 .

2. L’azienda che gestisce i servizi di trasporto pubblico regionale e locale è tenuta ad apporre sul frontale dei veicoli adibiti a servizio di trasporto pubblico lo stemma della Regione e la scritta "Regione Liguria" e sulle fiancate lo stemma, la scritta “Regione Liguria” e la dicitura “acquistato con il contributo della Regione Liguria”.
Art. 28
(Informazioni all’utenza)
1. Al fine di assicurare la divulgazione all’utenza delle politiche regionali in materia di mobilità e trasporti, nonché l’omogeneità di informativa in ordine agli orari e alle modalità dei servizi di trasporto, la Giunta regionale realizza opportune iniziative e strumenti di comunicazione avvalendosi anche di tecnologie di informazione innovative.
Art. 28 bis.
(Fondo per l’efficientamento del servizio) (23)

Articolo inserito dall'art. 4 della l.r. 21 giugno 2016, n. 8 .

1. Nell’ambito delle risorse destinate al trasporto pubblico locale la Regione Liguria promuove, avvalendosi della Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A., un’azione straordinaria di efficientamento propedeutica all’affidamento del servizio, per un importo pari a euro 1.000.000,00 annui per dieci annualità, a partire dall’esercizio 2017, attualizzabili in un apposito fondo, per investimenti finalizzati al miglioramento del trasporto pubblico locale. Tale contributo può essere destinato alla copertura degli ammortamenti non sterilizzati relativi agli investimenti effettuati dalle aziende.Tale contributo può costituire anche titolo nell'ambito di operazioni di cessione di credito. (66)

Comma così modificato dall'art. 1 della l.r. 10 novembre 2017, n. 27.

2. La Giunta regionale determina le modalità per l’attuazione dell’intervento straordinario di cui al comma 1. (67)

Comma così modificato dall'art. 1 della l.r. 10 novembre 2017, n. 27.

3. Le risorse di cui al comma 1, anche già erogate da FILSE S.p.A. alle aziende di trasporto, devono essere rendicontate da parte delle aziende di trasporto stesse secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale. In caso di mancata rendicontazione la Giunta regionale definisce le modalità di recupero delle somme erogate e non rendicontate.(65)

Comma già modificato dall'art. 6 della l.r. 27 dicembre 2016, n. 34, ulteriormente modificato dall'art. 1 della l.r. 11 maggio 2017, n. 11 e così sostituito dall'art. 1 della l.r. 10 novembre 2017, n. 27.

Art. 28 ter
1. E’ istituito il Fondo Regionale Integrativo Trasporti costituito dalle risorse regionali destinate al finanziamento dei servizi minimi di trasporto pubblico, regionale e locale, di cui all’articolo 4, il cui ammontare è determinato ogni anno dal Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria con la legge regionale di bilancio.
Art. 29
1. Per gli anni 2016 e 2017, le risorse per il trasporto pubblico locale terrestre, ad esclusione del trasporto ferroviario sono ripartite tra i bacini di traffico di cui all’allegata Tabella A secondo le quote percentuali di seguito indicate:(59)

Comma così modificato dall'art. 23 della l.r. 9 agosto 2016, n. 19 .

a) Bacino I: 8,82758 per cento;
b) Bacino S: 10,84735 per cento;
c) Bacino GU: 54,59086 per cento;
d) Bacino TG: 13,63388 per cento;
e) Bacino L: 12,10033 per cento.
1 bis. Le risorse per il trasporto pubblico regionale e locale sono erogate tenuto conto del raggiungimento, da parte di ogni singolo gestore, dei parametri di efficientamento del servizio previsti dalla normativa statale in materia. (60)

Comma aggiunto dall'art. 23 della l.r. 9 agosto 2016, n. 19 .

1 ter. Nell’ambito delle risorse per il trasporto pubblico regionale e locale una quota pari al massimo ad euro 400.000,00 è destinata annualmente all’esercizio delle attività di cui agli articoli 6, 20 e 28 bis. 61)

Comma aggiunto dall'art. 23 della l.r. 9 agosto 2016, n. 19 .

1 quater. Nell’ambito delle risorse di cui al comma 1, la Città metropolitana e gli enti di area vasta possono destinare una quota pari al massimo al 2 per cento annuo per l’esercizio delle attività di cui all’articolo 7, nonchè delle altre funzioni in materia di trasporto. (62)

Comma aggiunto dall'art. 23 della l.r. 9 agosto 2016, n. 19 .

1 quinquies. A decorrere dall’anno 2022, le risorse per i servizi di trasporto pubblico locale terrestre, ad esclusione del trasporto ferroviario, affidati con qualsiasi modalità ai sensi della presente legge, sono ripartite tra gli ambiti territoriali ottimali di cui all’articolo 9, comma 1, lettera b), secondo le quote percentuali di seguito indicate: (89)

Comma inserito dall'art. 37 della l.r. 29 dicembre 2021, n. 22.

a) Ambito Territoriale di Imperia (ex Bacino I): 8,9743 per cento;
b) Ambito Territoriale di Savona (ex Bacino S): 11,2189 per cento;
c) Ambito Territoriale di Genova (ex Bacini GU e TG) ambito urbano di Genova: 53,7126 per cento e ambito extraurbano: 13,7609 per cento;
d) Ambito Territoriale della Spezia (ex Bacino L): 12,3333 per cento.
1 sexies. Le disposizioni di cui al comma 1 quater si applicano nell’ambito delle risorse di cui al comma 1 quinquies. (90)

Comma inserito dall'art. 37 della l.r. 29 dicembre 2021, n. 22.

CAPO VI bis
(Disciplina del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT))(80)

Capo inserito dall'art. 14 della l.r. 27 dicembre 2019, n. 31.

Art. 29 bis
(Oggetto, finalità e contenuti del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti)
1. Il Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, di seguito PRIIMT, costituisce lo strumento strategico per la politica regionale avente ad oggetto l’assetto delle infrastrutture, lo sviluppo sostenibile della mobilità e l’efficientamento del sistema del trasporto pubblico regionale e locale. Costituisce parte integrante del PRIIMT il Piano della mobilità ciclistica ligure, di seguito PMCL, redatto ai sensi dell’Sito esternoarticolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 2 (Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica). (99)

Comma così modificato dall'art. 34 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 16.

2. Il PRIIMT, in coerenza con le previsioni del Piano Territoriale Regionale (PTR) di cui agli articoli 8 e seguenti della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e successive modificazioni e integrazioni, nonché con gli atti regionali di pianificazione e di programmazione economico – finanziaria, fra cui quelli in materia di portualità, di aeroportualità e di servizi di trasporto pubblico regionale e locale, persegue le seguenti finalità:
a) definire gli obiettivi e le azioni strategiche volti a superare le condizioni di carenza strutturale e funzionale dell’assetto delle infrastrutture liguri, promuovendo l’integrazione delle politiche regionali in materia, rispetto alle iniziative infrastrutturali strategiche di interesse comunitario e nazionale, nonché rispetto agli interventi di competenza dei gestori delle infrastrutture, dell’ANAS e degli enti locali;
b) migliorare le condizioni di connettività con le altre regioni e con i paesi europei per perseguire la competitività e lo sviluppo socio-economico, anche mediante lo sviluppo della rete delle piste ciclabili regionali in connessione con gli altri sistemi di traporto pubblico;
c) potenziare le condizioni di accessibilità del territorio e di riassetto del sistema delle infrastrutture, con particolare riguardo alle situazioni di criticità, attraverso azioni di integrazione e coordinamento con le reti infrastrutturali di competenza statale e con quelle di competenza regionale e locale, per conseguire migliori condizioni di vivibilità per i cittadini, anche mediante elaborazione di piani di mobilità alternativa;
d) realizzare una rete integrata ed efficiente di infrastrutture e servizi per la mobilità sostenibile di persone e di merci mediante lo sviluppo dell’integrazione modale, l’uso di piattaforme informative digitali, nonché mediante il consolidamento di piattaforme logistiche oltre appennino correlate al sistema della portualità commerciale;
e) efficientare i costi esterni del sistema dei servizi del trasporto pubblico regionale e locale, anche mediante il riequilibrio e l’integrazione delle modalità di trasporto, lo sviluppo della rete ferroviaria, la promozione dell’uso dei mezzi pubblici e di mobilità condivisa e la realizzazione di migliori condizioni di sicurezza e di qualità, nonché la diffusione delle tecnologie per l’informazione e la comunicazione e la promozione di interventi di ricerca e innovazione per incrementare la qualità del sistema complessivo della mobilità e dei trasporti.
3. Il PRIIMT si compone:
a) del quadro conoscitivo aggiornato relativo all’assetto delle infrastrutture ferroviarie, stradali, autostradali ed aeroportuali, della ciclabilità, delle infrastrutture intermodali e per la logistica e relativo alla domanda di mobilità e dell’offerta dei servizi, a tal fine utilizzando il cruscotto informativo regionale di cui al comma 4;
b) della definizione degli obiettivi strategici e delle tipologie di azioni di intervento da attuare, individuando i risultati attesi, i relativi indicatori, nonché i criteri di assegnazione delle risorse regionali;
c) dell’individuazione degli interventi di coordinamento e di integrazione delle politiche regionali sulla mobilità e sui trasporti da promuovere in relazione agli atti di programmazione comunitaria, statale e locale;
c bis) della individuazione degli interventi in possesso delle seguenti caratteristiche:
1) opere già oggetto di finanziamento;
2) opere previste nel PNRR;
3) opere commissariate per le quali sono stati nominati i Commissari straordinari, ai sensi del Sito esternodecreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 14 giugno 2019, n. 55 ; (100)

Lettera inserita dall'art. 34 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 16.

d) delle linee strategiche e degli indirizzi per orientare gli atti di programmazione e pianificazione degli enti di area vasta, dei comuni, delle autorità di sistema portuale e degli altri enti pubblici e privati di gestione;
e) dell’individuazione del quadro delle risorse attivabili per assicurare il raggiungimento degli obiettivi strategici e l’attuazione delle azioni a tal fine necessarie.
4. Al fine di disporre di un quadro conoscitivo aggiornato delle opere infrastrutturali strategiche in corso di realizzazione, di progettazione o di programmazione da parte di amministrazioni ed enti statali e locali e dei relativi strumenti economico-finanziari, nonché di monitorare il rispettivo stato di avanzamento e le situazioni di eventuale criticità, è predisposto dalle strutture regionali competenti il “cruscotto informativo regionale”, consultabile da parte di terzi, avvalendosi anche dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici di cui agli articoli 3 e seguenti della legge regionale 13 agosto 2007, n. 31 (Organizzazione della regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni) e successive modificazioni e integrazioni.
4 bis. Le previsioni del Piano relative agli interventi in possesso di almeno una delle caratteristiche di cui al comma 3, lettera c bis), prevalgono sulle previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali e vincolano la pianificazione territoriale di livello comunale con effetto di integrazione della stessa e, in caso di contrasto, di prevalenza su di essa. Gli interventi di cui al comma 3, lettera c bis), individuati nel Piano, sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti. (101)

Comma aggiunto dall'art. 34 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 16.

Art. 29 ter
(Procedimento di formazione del PRIIMT)
01. La Giunta regionale approva il documento contenente gli indirizzi previsionali del PRIIMT. Di tale documento è data pubblicità mediante avviso sul BURL. Entro il termine di sessanta giorni consecutivi chiunque può presentare osservazioni all’autorità procedente. (102)

Comma inserito dall'art. 34 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 16.

1. La Giunta regionale, previa informativa alla competente Commissione consiliare, approva il documento propedeutico del progetto di piano, redatto sulla base degli indirizzi previsionali di cui al comma 01 e tenuto conto delle osservazioni pervenute. Il documento propedeutico del progetto di piano, comprensivo del rapporto preliminare, è trasmesso all’autorità competente per l’avvio della procedura di VAS, ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)) e successive modificazioni e integrazioni. (103)

Comma così sostituito dall'art. 34 della L.R. 28 dicembre 2022, n.16.

2. Il progetto del PRIIMT è elaborato sulla base del documento propedeutico di cui al comma 1 ed è comprensivo del rapporto ambientale di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni. (104)

Comma così modificato dall'art. 34 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 16.

3. Il progetto di PRIIMT è adottato dalla Giunta regionale e dell’avvenuta adozione è data pubblicità, ai sensi della procedura di VAS di cui all’articolo 9 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni. (105)

Comma così sostituito dall'art. 34 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 16.

4. Entro novanta giorni dalla pronuncia motivata di cui all’articolo 10, comma 2, della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, la Giunta regionale formula la proposta di approvazione del PRIIMT al Consiglio regionale, comprensiva della verifica di ottemperanza alle prescrizioni apposte in sede di pronuncia di VAS.
5. Il PRIIMT, comprensivo della dichiarazione di sintesi e del piano di monitoraggio previsti dalla procedura di VAS, è approvato con deliberazione del Consiglio regionale entro i successivi sessanta giorni dal ricevimento della proposta.
6. La deliberazione di approvazione del PRIIMT, con i relativi elaborati, è pubblicata nel sito informatico della Regione e, per estratto, nel BURL, unitamente al relativo elaborato di sintesi.
7. Le varianti al PRIIMT di cui all’articolo 29 quater, comma 4, sono disciplinate dalla vigente normativa in materia di VAS. (106)

Comma sostituito dall'art. 34 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 16 e così modificato dall'art. 4 della L.R. 30 giugno 2023, n. 14.

8. Il PRIIMT ha validità decennale e mantiene la sua validità fino all’approvazione del nuovo piano ed entra in vigore dalla data di pubblicazione nel BURL della relativa deliberazione di approvazione. (107)

Comma così modificato dall'art. 34 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 16.

Art. 29 quater
1. Il PRIIMT trova attuazione negli atti di indirizzo e di programmazione di settore assunti dalla Giunta regionale nell’ambito delle materie di propria competenza.
2. La Giunta regionale approva, di norma ogni biennio, il documento di monitoraggio del PRIIMT, elaborato in attuazione delle misure previste nel piano di monitoraggio valutato in sede di procedura di VAS e con l’utilizzo del cruscotto informativo regionale delle opere strategiche di cui all’articolo 29 bis, comma 4.
3. Il documento di monitoraggio di cui al comma 2 contiene:
a) le variazioni più rilevanti intervenute nel quadro conoscitivo di riferimento;
b) lo stato di attuazione del PRIIMT, con particolare riferimento alle azioni di intervento e alle opere programmate;
c) i risultati dell’attuazione del PRIIMT con riferimento agli specifici obiettivi in programma, alle azioni di intervento, alle opere prioritarie previste.
4. La Giunta regionale può approvare, decorsi di norma cinque anni dall’approvazione del PRIIMT, le varianti ai sensi dell’articolo 29 ter, comma 7, qualora i documenti di monitoraggio evidenziassero scostamenti rilevanti rispetto alle previsioni del PRIIMT, sia in termini di quadro conoscitivo, sia in termini di stato di avanzamento delle opere programmate.
5. Le varianti di cui al comma 4 non determinano una nuova decorrenza del termine di validità di cui all’articolo 29 ter, comma 8. (109)

Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 30 giugno 2023, n. 14.

Art. 29 quinquies
(Disciplina transitoria per la concessione di contributi per interventi di miglioramento, riassetto e messa in sicurezza delle infrastrutture)
1. Nelle more dell’approvazione del PRIIMT la Regione concede ai comuni, alla Città metropolitana di Genova e alle province contributi per la realizzazione delle seguenti categorie di interventi:
a) miglioramento funzionale, ammodernamento, riassetto e messa in sicurezza delle infrastrutture per la viabilità veicolare, pedonale e ciclabile, ivi comprese le relative opere d’arte, realizzazione e potenziamento di aree destinate a parcheggi pubblici, nonché di marciapiedi e di spazi pubblici funzionali all’accessibilità ai servizi di trasporto pubblico, con particolare riferimento alle persone con mobilità ridotta, ricadenti nelle zone sia urbane sia extraurbane;
b) miglioramento delle condizioni della mobilità e della circolazione nelle aree urbane ed extraurbane, in vista di una più efficace integrazione tra le diverse modalità di trasporto pubblico.
2. La Giunta regionale, con deliberazione da assumersi entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base delle esigenze e priorità di intervento, nonché delle criticità infrastrutturali presenti sul territorio, e tenuto conto delle risorse economico-finanziarie disponibili a bilancio, definisce le priorità, i requisiti, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi relativi agli interventi previsti nel comma 1. Tale deliberazione è pubblicata nel sito web istituzionale della Regione.
3. Con successivo provvedimento, da assumere entro il termine di novanta giorni dalla presentazione delle domande, i contributi sono concessi sulla base di apposita graduatoria approvata in conformità a quanto stabilito nella deliberazione di cui al comma 2.
CAPO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 30
(Norme transitorie)
3. Per i contratti di servizio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, portati a naturale scadenza, resta ferma la corresponsione dei contributi regionali per i servizi di cui all’articolo 4.
3 bis. I procedimenti di concessione dei contributi già perfezionati in applicazione delle leggi regionali abrogate ai sensi delle lettere b bis), b ter) e i bis) del comma 1 dell’articolo 32 e di cui siano state impegnate le relative somme alla data del 31 dicembre 2019 restano regolati dalla disciplina ivi stabilita. (81)

Comma aggiunto dall'art. 14 della l.r. 27 dicembre 2019, n. 31.

Art. 31
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti nel Bilancio regionale – Area VI “Mobilità e Trasporti” – alle seguenti Unità Previsionali di Base dello stato di previsione della spesa:
 U.P.B. 6.101 “Spese per la gestione del trasporto pubblico locale”;
 U.P.B. 6.190 “Spese connesse alla mobilità e trasporti”;
 U.P.B. 6.201 “Investimenti per il trasporto pubblico locale”.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
Art. 32
(Abrogazione di norme)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 1 della legge regionale 30 agosto 1974, n. 28 (Delega delle funzioni amministrative in materia di autolinee in concessione alle amministrazioni provinciali) e tabella allegata;
b) legge regionale 1 febbraio 1982, n. 6 (Norme per la concessione dei contributi per investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali);
b bis) legge regionale 7 aprile 1995, n. 26 (Interventi per il potenziamento a fini turistici e sportivi degli aeroporti di Villanova d’Albenga e di Luni – Sarzana); (82)

Lettera inserita dall'art. 14 della l.r. 27 dicembre 2019, n. 31.

b ter) legge regionale 22 marzo 1996, n. 14 (Iniziative e interventi sulla viabilità minore di particolare interesse); (83)

Lettera inserita dall'art. 14 della l.r. 27 dicembre 2019, n. 31.

c) legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale);
d) legge regionale 17 giugno 2003, n. 17 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale));
e) legge regionale 9 agosto 2004, n. 11 (Modifiche alla legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale));
f) legge regionale 1 dicembre 2006, n. 40 (Modifiche alla legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale));
g) articolo 15 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegata alla legge finanziaria 2007);
h) articoli 2 e 3 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 14 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale);
i) articolo 21 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008);
i bis) legge regionale 25 luglio 2008, n. 25 (Disposizioni per la promozione e il finanziamento dei Programmi integrati per la mobilità (P.I.M.)), con esclusione dell’articolo 7 (Fondo regionale per lo sviluppo delle infrastrutture per la mobilità urbana); (84)

Lettera inserita dall'art. 14 della l.r. 27 dicembre 2019, n. 31.

l) legge regionale 11 maggio 2009, n. 13 (Modifica alla legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale) e successive modificazioni ed integrazioni);
m) articolo 15 legge regionale 6 novembre 2012, n. 36 (Sanzioni a carico dei viaggiatori per mancanza o irregolarità del titolo di viaggio e relative norme di applicazione. Modifiche della legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale) e della legge regionale 4 luglio 2007, 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea)).
Art. 33
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Allegati:


Note del Redattore:

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Nota soppressa. (Vedi nota n. 36)

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Nota soppressa. (Vedi nota n. 34)

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Nota soppressa. (Vedi nota n. 34)

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Nota soppressa. (Vedi nota n. 34)

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Nota soppressa. (Vedi nota n. 45)

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Nota soppressa. (Vedi nota n. 46)

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Nota soppressa. (Vedi nota n. 47)

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Nota soppressa. (Vedi nota n. 48)

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Comma già modificato dall'art. 6 della l.r. 29 dicembre 2014, n. 41 e così ulteriormente modificato dall'art. 16 della l.r. 9 agosto 2016, n. 16 .

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Comma già modificato dall'art. 6 della l.r. 29 dicembre 2014, n. 41 e così ulteriormente modificato dall'art. 16 della l.r. 9 agosto 2016, n. 16 .

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Comma aggiunto dall'art. 1 della l.r. 22 dicembre 2015, n. 24 e successivamente abrogato dall'art. 3 della l.r. 9 agosto 2016, n. 19 .

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Nota soppressa. (Vedi nota n. 34)

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Nota soppressa. (Vedi nota n. 35)

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Lettera così modificata dall'art. 4 della l.r. 22 dicembre 2014, n. 24 .

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Lettera così modificata dall'art. 1 della l.r. 9 agosto 2016, n. 19 .

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Articolo così sostituito dall'art. 2 della l.r. 9 agosto 2016, n. 19 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della l.r. 9 agosto 2016, n. 19 .

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Lettera così modificata dall'art. 3 della l.r. 9 agosto 2016, n. 19 .

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Lettera così modificata dall'art. 3 della l.r. 9 agosto 2016, n. 19 .

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Rubrica così modificata dall'art. 4 della l.r. 9 agosto 2016, n. 19 .

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Comma così modificato dall'art. 4 della l.r. 9 agosto 2016, n.19 .

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Articolo così sostituito dall'art. 5 della l.r. 9 agosto 2016, n. 19 .

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Articolo così sostituito dall'art. 6 della l.r. 9 agosto 2016, n. 19 .

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Articolo così sostituito dall'art. 8 della l.r. 9 agosto 2016, n. 19 .

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Articolo così sostituito dall'art. 9 della l.r. 9 agosto 2016, n. 19 .

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Comma così sostituito dall'art. 11 della l.r. 9 agosto 2016, n. 19 .

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Nota soppressa. (Vedi nota 70)

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Nota soppressa. (Vedi nota 70)

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Nota soppressa. (Vedi nota 70)

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Nota soppressa. (Vedi nota 70)

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Articolo così sostituito dall'art. 14 della l.r. 9 agosto 2016, n. 19 .

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Articolo così sostituito dall'art. 15 della l.r. 9 agosto 2016, n.19 .

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Comma così modificato dall'art. 17 della l.r. 9 agosto 2016, n. 19 .

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Comma così sostituito dall'art. 17 della l.r. 9 agosto 2016, n. 19 .

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Comma così modificato dall'art. 17 della l.r. 9 agosto 2016, n. 19 .

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Comma così modificato dall'art. 18 della l.r. 9 agosto 2016, n. 19 .

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Comma modificato dall'art. 19 della l.r. 9 agosto 2016, n. 19 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della l.r. 5 agosto 2019, n. 19 .

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Comma così modificato dall'art. 21 della l.r. 9 agosto 2016, n. 19 .

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Comma così modificato dall'art. 22 della l.r. 9 agosto 2016, n. 19 .

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Rubrica così modificata dall'art. 23 della l.r. 9 agosto 2016, n. 19 .

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Comma così modificato dall'art. 23 della l.r. 9 agosto 2016, n. 19 .

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Secondo quanto disposto dall'art. 27 della l.r. 9 agosto 2016, n. 19 dalla data di entrata in vigore della stessa il presente comma cessa di avere effetto e le risorse relative sono destinate secondo quanto stabilito dal comma 1 del suddetto articolo 27. Comma successivamente abrogato dall'art. 1 della l.r. 10 novembnre 2017, n. 27 .

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Secondo quanto disposto dall'art. 27 della l.r. 9 agosto 2016, n. 19 dalla data di entrata in vigore della medesima, l'Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale cessa di svolgere le funzioni e le attività di cui agli articoli della presente legge abrogati dalla citata l.r. 19/2016 . Titolo così sostituito dall'art. 14 della l.r. 27 dicembre 2019, n. 31 .

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Comma già modificato dall'art. 6 della l.r. 27 dicembre 2016, n. 34 , ulteriormente modificato dall'art. 1 della l.r. 11 maggio 2017, n. 11 e così sostituito dall'art. 1 della l.r. 10 novembre 2017, n. 27 .

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Articolo così sostituito dall'art. 6 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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Lettera così sostituita dall'art. 6 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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Lettera così modificata dall'art. 25 della l.r. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Lettera già sostituita dall'art. 5 della l.r. 5 agosto 2019, n. 19 e così modificata dall'art. 1 della l.r. 28 aprile 2023, n. 10 .

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Comma così modificato dall'art. 5 della l.r. 5 agosto 2019, n. 19 .

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Lettera così modificata dall'art. 14 della l.r. 27 dicembre 2019, n. 31 .

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Lettera così aggiunta dall'art. 2 dalla l.r. 13 luglio 2020, n. 16 .

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Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 15 luglio 2022, n. 7 .

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Articolo così sostituito dall'art. 34 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 16 .