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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 7 agosto 2013, n. 26

Interventi di razionalizzazione amministrativa in materia di cultura.

Bollettino Ufficiale n. 14 del 14 agosto 2013

Art. 2
(Fusione delle Fondazioni culturali della Regione e del Comune di Genova)
1. In attuazione dell’articolo 9, comma 8, della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 48 (Disposizioni di adeguamento dell’ordinamento regionale al Sito esternodecreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 7 dicembre 2012, n. 213 ), la Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo è autorizzata a procedere, in qualità di incorporata, alla fusione per incorporazione con la Fondazione del Comune di Genova “Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura”. (2)

Comma così modificato dall'art. 57 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

2. La Giunta regionale approva il progetto di fusione e lo Statuto della Fondazione incorporante, redatto dalle Fondazioni partecipanti alla fusione di cui al comma 1.
3. A seguito della fusione, la Regione in qualità di socio fondatore procede alla nomina dei componenti regionali negli organi della Fondazione previsti dal nuovo Statuto.
4. Per effetto e subordinatamente all’attuazione della fusione, il fondo patrimoniale costituito in favore della Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della l.r. 33/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altro bene della Fondazione stessa, fatti salvi i diritti di terzi, è acquisito dalla Fondazione incorporante. In particolare, la Fondazione incorporante acquisisce e gestisce il patrimonio della collezione Wolfson con finalità di valorizzazione, promozione, gestione ed adeguamento funzionale ed espositivo della collezione stessa.
5. La Giunta regionale concede, nei limiti delle disponibilità di bilancio, un contributo ordinario annuale alla Fondazione incorporante, quantificato in misura non inferiore all’importo necessario per sostenere gli oneri per la gestione della collezione Wolfson nei limiti della spesa storica sostenuta dalla Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo e, fino alla cessazione dei relativi rapporti di lavoro, per il personale già in servizio presso la Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo alla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo ordinario annuale non può, comunque, essere superiore al contributo assegnato nel 2013 alla Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo. (3)

Comma così sostituito dall'art. 57 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .


Note del Redattore:

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Comma così modificato dall’art. 5 della l.r. 5 agosto 2014, n. 19 .