Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 24 luglio 2013, n. 24

Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 48 recante disposizioni di adeguamento dell’ordinamento regionale al Sito esternodecreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 , alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 in materia di aree protette, alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 in materia di enti strumentali della regione, alla legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 in materia di biodiversità e alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 recante disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di sistemi contabili.

Bollettino Ufficiale n. 13 del 24 luglio 2013

Art. 3
1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 30 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente:
b) bilancio economico di previsione e bilancio di esercizio;
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 30 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
3. Gli atti di cui al comma 2, lettera a), sono trasmessi alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla loro approvazione.
”.
3. Il comma 4 dell’articolo 30 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
4. Gli atti di cui al comma 2, lettera a), divengono esecutivi se entro quaranta giorni dalla trasmissione la Giunta regionale non adotta un provvedimento motivato di annullamento. Tale termine è sospeso se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.
”.
4. Dopo il comma 4 dell’articolo 30 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:
4 bis. Gli atti di cui al comma 2, lettera b), a pena di decadenza, sono inviati entro dieci giorni dalla loro approvazione alla Giunta regionale. La Giunta regionale può annullare tali atti entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine gli atti si intendono approvati. La Giunta può comunque formulare, ove necessario, specifiche raccomandazioni.
”.