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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 24 luglio 2013, n. 24

Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 48 recante disposizioni di adeguamento dell’ordinamento regionale al Sito esternodecreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 , alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 in materia di aree protette, alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 in materia di enti strumentali della regione, alla legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 in materia di biodiversità e alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 recante disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di sistemi contabili.

Bollettino Ufficiale n. 13 del 24 luglio 2013

Art. 2
(Sostituzione dell’articolo 12 della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette))
1. L’articolo 12 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
Articolo 12
(Revisore unico dei conti)
1. Per gli enti di cui all'articolo 15 è previsto un revisore unico dei conti, nominato dalla Giunta regionale e scelto tra i revisori legali iscritti nel registro previsto dall’
Sito esternoarticolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
(Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
2. La Giunta regionale procede alla nomina del revisore di cui al comma 1 fra coloro che hanno presentato domanda. A tal fine, centoventi giorni prima della scadenza dell’incarico di revisore unico dei conti, la Giunta regionale emana un avviso pubblico.
3. Si osservano, in quanto applicabili, le norme in materia di ineleggibilità e di decadenza previste dall’articolo 2399 del Codice Civile.
4. Il revisore unico dei conti resta in carica quattro anni, esercita la vigilanza sulla gestione contabile e finanziaria dell'ente, valutandone la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che disciplinano l'attività dell'ente e ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione principalmente per quanto attiene alle esigenze di efficacia e di economicità.
5. In particolare il revisore unico dei conti:
a) verifica, almeno ogni trimestre, la situazione di cassa nonché l'andamento finanziario e patrimoniale dell'Ente;
b) esprime un parere sul bilancio di previsione, sull'assestamento e sulle variazioni allo stesso;
c) redige la relazione al conto consuntivo;
d) vigila, anche attraverso l'esame amministrativo-contabile di atti già efficaci, sulla regolarità dell'amministrazione e in particolare controlla la regolarità delle procedure per i contratti e le convenzioni.
6. Il revisore unico comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell'attività di vigilanza previste dal comma 5, lettere a) e d), al Presidente dell'Ente.
7. Il revisore unico può partecipare senza diritto di voto alle riunioni dell'organo collegiale, della cui convocazione deve essergli data notizia nei termini e nei modi prescritti per i componenti dello stesso organo.
8. Il revisore unico dei conti, per l'esercizio delle funzioni indicate ai commi 4 e 5 può procedere ad attività di ispezione ed ha libero accesso a tutti gli atti e scritture contabili dell'Ente.
9. Al revisore unico dei conti spetta un compenso annuo, al lordo delle ritenute di legge e comprensivo di ogni onere e spesa, fatti salvi l’IVA ed i contributi integrativi per le casse previdenziali dei professionisti, qualora dovuti, pari a euro 5.200,00.
”.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 producono i propri effetti a decorrere dal primo rinnovo dell’incarico di revisione dei conti successivo alla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime.