Legge regionale 24 luglio 2013, n. 23
Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche – deleghe e norme urbanistiche particolari), alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 50 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013) e alla legge regionale 16 aprile 2013, n. 11 (Ulteriori disposizioni di adeguamento e manutenzione di norme aventi carattere finanziario ed istituzionale)
Bollettino Ufficiale n. 13 del 24 luglio 2013
Art. 3
(Modifiche all’articolo 26 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 50 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013))
1. All'inizio del comma 2 dell’articolo 26 della l.r. 50/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, sono inserite le seguenti parole: “
Fermo restando il rispetto della normativa statale in materia di norme tecniche per le costruzioni e di costruzioni in zone sismiche,
”.2. All'inizio del comma 2 bis dell’articolo 26 della l.r. 50/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, sono inserite le seguenti parole: “
Fermo restando il rispetto della normativa statale in materia di norme tecniche per le costruzioni e di costruzioni in zone sismiche,
” e dopo le parole: “30 settembre 2013
” il segno: “.
” è sostituito da: “;
”.3. Il comma 3 dell’articolo 26 della l.r. 50/2012 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
"
3. Resta fermo il rispetto della normativa statale in materia di norme tecniche per le costruzioni e di costruzioni in zone sismiche.
”.