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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 13 giugno 2013, n. 16

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7 OTTOBRE 2009, N. 40 (TESTO UNICO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SPORT) ED ALLA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 2006, N. 10 (DISCIPLINA DELLA DIFFUSIONE DELL’ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO, ISTITUZIONE DELLA FILM COMMISSION REGIONALE E ISTITUZIONE DELLA MEDIATECA REGIONALE).

Bollettino Ufficiale n. 9 del 19 giugno 2013

Art. 1
(Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport))
1. La lettera h) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente:
h) l’individuazione delle caratteristiche delle manifestazioni sportive previste dall’articolo 22 e dei progetti di sport di cittadinanza di cui all’articolo 3;
”.
Art. 2
1. L’articolo 22 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
Articolo 22
(Manifestazioni sportive)
1. La Regione, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dal Programma regionale di cui all’articolo 7, promuove e sostiene, in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, o organizza autonomamente, la realizzazione di manifestazioni sportive di particolare rilievo che presentino caratteristiche tali da recare lustro all’immagine della Regione e rivestano particolare interesse nel panorama sportivo internazionale.
2. La Regione, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dal Programma regionale di cui all’articolo 7, concede contributi per la realizzazione di manifestazioni di rilevanza regionale o sovraregionale che interessino in tutto o in parte il territorio della regione.
3. Le istanze per le iniziative di cui ai commi 1 e 2 sono presentate da:
a) comuni singoli, associati e enti parco;
b) amministrazioni provinciali;
c) istituzioni scolastiche e Università;
d) CONI, CIP, Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate e Associazioni Benemerite del CONI, Enti di Promozione sportiva;
e) società sportive dilettantistiche che propongono e organizzano direttamente le iniziative;
f) gruppi sportivi senza scopo di lucro e comitati organizzatori appositamente costituiti per la realizzazione di specifici eventi sportivi.
4. Gli atti relativi alle iniziative di cui al comma 1, svolte in collaborazione con altri soggetti, contengono l’indicazione della Regione quale soggetto promotore ovvero partecipante all’organizzazione.
5. La mancata realizzazione delle manifestazioni sportive di cui ai commi 1 e 2 oggetto di finanziamento regionale comporta la revoca del contributo assegnato.
”.
Art. 3
1. Al comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “
entro il 31 ottobre
” sono sostituite dalle seguenti: “
entro il 30 novembre
”.
Art. 4
1. Il comma 7 dell’articolo 37 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
7. La partecipazione ai lavori delle Commissioni da parte del Presidente e dei loro componenti è gratuita.
”.
2. Dopo il comma 7 dell’articolo 37 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunto il seguente:
7bis. Al Presidente ed ai membri delle Commissioni, fatta eccezione per il segretario, non si applicano le disposizioni di cui all’
articolo 1 della legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1
(Rimborso spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione o le cui spese di funzionamento sono a carico della stessa) e successive modificazioni ed integrazioni e all’
articolo 7 della legge regionale 4 giugno 1996, n. 25
(Nuova Disciplina dei Compensi ai Componenti di Collegi, Commissioni e Comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla
Legge Regionale 28 giugno 1994, n. 28
(Disciplina degli Enti Strumentali della Regione) e alla
Legge Regionale 5 aprile 1995, n. 20
(Norme per l'Attuazione dei Programmi di Investimento in Sanità per l'Ammodernamento del Patrimonio Immobiliare e Tecnologico) e successive modificazioni ed integrazioni. Il Collegio regionale dei maestri di sci provvede, nelle forme previste dalla Convenzione di cui all’articolo 35, comma 1, al rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio del Presidente e dei Commissari.
”.
Art. 5
1. Al comma 3 dell’articolo 60 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “
U.P.B. 12.102
” sono sostituite dalle seguenti: “
U.P.B. 18.102
”.
Art. 6
(Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 3 maggio 2006, n. 10 (Disciplina della diffusione dell’esercizio cinematografico, istituzione della Film Commission regionale e istituzione della mediateca regionale))
1. Alla rubrica dell’articolo 11 della l.r. 10/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “
e dello sport
” sono soppresse.
2. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 10/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “
e dello sport
” sono soppresse.
Art. 7
(Norma transitoria)
1. In sede di prima applicazione della presente legge, fino all’aggiornamento del Programma regionale di promozione sportiva, i soggetti che realizzano le iniziative di cui all’articolo 22, comma 1, della l.r. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, presentano istanza alla Regione entro il termine di sessanta giorni successivi alla data di approvazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 55 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, che definisce le modalità di presentazione e valutazione delle istanze di contributo.
2. Entro il termine di cui al comma 1 e limitatamente all’anno 2013, le istanze già presentate ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 10/2006 e successive modificazioni ed integrazioni devono essere confermate, anche se relative ad iniziative già realizzate.
3. Per l’anno 2014 e relativamente alle domande presentate entro il 31 ottobre 2013, i contributi in conto capitale di cui all’articolo 11 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni vengono concessi, in via prioritaria, per il completamento, la manutenzione straordinaria e la messa a norma di impianti sportivi scolastici.
Art. 8
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.