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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 13 giugno 2013, n. 16

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7 OTTOBRE 2009, N. 40 (TESTO UNICO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SPORT) ED ALLA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 2006, N. 10 (DISCIPLINA DELLA DIFFUSIONE DELL’ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO, ISTITUZIONE DELLA FILM COMMISSION REGIONALE E ISTITUZIONE DELLA MEDIATECA REGIONALE).

Bollettino Ufficiale n. 9 del 19 giugno 2013

Art. 7
(Norma transitoria)
1. In sede di prima applicazione della presente legge, fino all’aggiornamento del Programma regionale di promozione sportiva, i soggetti che realizzano le iniziative di cui all’articolo 22, comma 1, della l.r. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, presentano istanza alla Regione entro il termine di sessanta giorni successivi alla data di approvazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 55 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, che definisce le modalità di presentazione e valutazione delle istanze di contributo.
2. Entro il termine di cui al comma 1 e limitatamente all’anno 2013, le istanze già presentate ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 10/2006 e successive modificazioni ed integrazioni devono essere confermate, anche se relative ad iniziative già realizzate.
3. Per l’anno 2014 e relativamente alle domande presentate entro il 31 ottobre 2013, i contributi in conto capitale di cui all’articolo 11 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni vengono concessi, in via prioritaria, per il completamento, la manutenzione straordinaria e la messa a norma di impianti sportivi scolastici.