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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 14 maggio 2013, n. 13

QUARTO PROVVEDIMENTO DI SEMPLIFICAZIONE DELL’ORDINAMENTO REGIONALE

Bollettino Ufficiale n. 7 del 15 maggio 2013

Art. 1.
(Finalità)
1. La presente legge è finalizzata a semplificare il sistema normativo regionale mediante l’abrogazione espressa di leggi regionali già implicitamente abrogate o comunque non più operanti o applicate.
Art. 2.
(Abrogazione)
1. Sono o rimangono abrogate le leggi contenute nell’elenco “A”, allegato alla presente legge.
Art. 3.
(Norma transitoria)
1. Le disposizioni abrogate dalla presente legge continuano a trovare applicazione per i rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l’esecuzione degli accertamenti dell’entrata e degli impegni di spesa assunti.
2. Le procedure per la concessione e la liquidazione di contributi richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge sono concluse ai sensi e per gli effetti delle normative previgenti.
3. Alle obbligazioni in annualità relative a vecchi limiti di impegno ed a corresponsione di differenze tassi, assunte in base alle leggi abrogate, si provvede per la durata residua con i bilanci degli esercizi in cui vengono a scadere.
4. Restano, inoltre, salve le obbligazioni relative alle rate successive alla prima dei contributi già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4.
(Adeguamento finanziario)
1. Con il bilancio dell’esercizio finanziario 2013 si provvede all’eventuale adeguamento delle unità previsionali di base conseguente alle abrogazioni disposte con la presente legge.