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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 14 maggio 2013, n. 12

ULTERIORI DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 2006, N. 41 (RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE) E MODIFICA DI ALTRE NORME REGIONALI

Bollettino Ufficiale n. 7 del 15 maggio 2013

Art. 1
(Sostituzione dell’articolo 15 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale))
1. L’articolo 15 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“Articolo 15
(Conferenza dei Sindaci)
1. La Conferenza dei Sindaci dei Comuni compresi nell’ambito territoriale di ciascuna Azienda sanitaria locale, istituita ai sensi dell’ Sito esternoarticolo 3, comma 14, del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e dell’ articolo 12 della l.r. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, esprime i bisogni sociosanitari delle comunità locali e corrisponde alle esigenze sanitarie della popolazione.
2. La presidenza della Conferenza dei Sindaci è attribuita al Sindaco o, su sua delega, all’Assessore competente in materia di Politiche Sociosanitarie del Comune cui fa capo il Distretto più popoloso. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite la Conferenza dei Sindaci nomina un Comitato di rappresentanza composto dal Presidente della Conferenza, che lo presiede, e dai Presidenti dei Comitati dei Sindaci di Distretto sociosanitario. La Giunta regionale, sentita la Conferenza di cui all’articolo 13, emana linee guida per l’adozione del regolamento di funzionamento della Conferenza dei Sindaci e del Comitato di rappresentanza.
3. Entro novanta giorni dalla data di costituzione, ciascuna Conferenza dei Sindaci approva il proprio regolamento di funzionamento e lo trasmette alla Giunta regionale. Qualora non vi provveda, le modalità di funzionamento sono determinate dalla Giunta medesima.”.
Art. 2
1. Al comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “in possesso dei requisiti” sono sostituite dalle seguenti: “iscritti nell’elenco regionale di idonei o negli analoghi elenchi delle altre Regioni”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:
“1 bis. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 3 bis, comma 3, del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, la Giunta regionale definisce le modalità di costituzione della Commissione preposta alla selezione dei candidati idonei all’iscrizione nell’apposito elenco regionale, individua le modalità e i criteri per l’effettuazione della selezione nonché gli eventuali ulteriori requisiti dei candidati per l’accesso alla selezione stessa.”.
Art. 3
1. Nella rubrica dell’articolo 23 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola: “generale” è soppressa.
2. Al comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola: “generale” è soppressa.
Art. 4
1. Il comma 1 dell’articolo 28 quinquies della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.
Art. 5
(Sostituzione dell’articolo 34 della l.r. 41/2006 )
L’articolo 34 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“Articolo 34
(Direttore di Distretto)
1. L'incarico di direttore di Distretto è attribuito dal direttore generale a un dirigente del Servizio Sanitario Nazionale, che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e un'adeguata formazione nella loro organizzazione, oppure a un medico convenzionato, ai sensi dell' Sito esternoarticolo 8, comma 1, del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, da almeno dieci anni, con contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria.
2. L’incarico è conferito dal direttore generale a seguito dell’espletamento di procedure comparative nel rispetto dei principi di trasparenza, selettività ed evidenza pubblica, in forza delle disposizioni recate da apposita direttiva vincolante da emanarsi dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della presente legge.
3. Il rapporto di lavoro del direttore di Distretto è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato della durata di tre anni, prorogabili a cinque una sola volta. L’incarico può essere rinnovato. Per il periodo di durata del contratto i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell’anzianità di servizio. Il trattamento economico del direttore di Distretto è definito dalla direttiva vincolante di cui al comma 2.
4. Il direttore di Distretto realizza il programma di cui all’articolo 36 e gestisce le risorse assegnate al Distretto in modo da garantire l’accesso della popolazione alle strutture ed ai servizi, l’integrazione tra i servizi e la continuità assistenziale. Il direttore del Distretto supporta la direzione generale nei rapporti con i Sindaci del Distretto.
5. Il coordinamento e l’integrazione degli interventi sociosanitari di cui all’articolo 36 è assicurato dall’Unità Distrettuale composta dal direttore di Distretto e dal direttore sociale di cui alla l.r. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, nominato dal Comitato dei Sindaci di Distretto.
6. Per le attività sociosanitarie il direttore di Distretto e il direttore sociale si avvalgono di un Comitato distrettuale composto dai coordinatori di ambito territoriale sociale di cui alla l.r. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, dai responsabili delle strutture organizzative che operano nel Distretto sociosanitario, dai membri dell’ufficio di coordinamento delle attività distrettuali previsto dall’ Sito esternoarticolo 3 sexies, comma 2, del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Annualmente, il direttore generale dell’Azienda sanitaria locale e il Comitato dei Sindaci di Distretto verificano i risultati e gli obiettivi d’integrazione sociosanitaria fissati, d’intesa, nel Piano sociosanitario del Distretto di cui all’articolo 26 della l.r.12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.”.
Art. 6
1. Al comma 2 dell’articolo 41 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “oppure su richiesta motivata della maggioranza del Comitato di dipartimento” sono soppresse.
Art. 7
1. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 42 della l.r 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogata.
Art. 8
1. Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 44 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: “Il direttore del Dipartimento di prevenzione è nominato dal direttore generale sulla base della vigente normativa nazionale fra i direttori di struttura complessa del dipartimento.”.
2. L’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 44 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è soppresso.
Art. 9
(Modifiche all’articolo 48 della l.r. 41/2006 )
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 48 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le parole: “secondo i criteri e le modalità individuati dalla Giunta regionale, sulla base dei principi definiti dall’Sito esternoarticolo 15, comma 7 bis, del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazion
i
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 48 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“2. Agli incarichi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni relative al periodo di prova previste dall’articolo 15, comma 7 ter, del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.”.
3. I commi 2 bis e 3 dell’articolo 48 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogati.
4. Al comma 3 bis dell’articolo 48 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “nel rispetto, per quanto compatibili, dei criteri e delle procedure di cui ai commi 2 e 3.” sono sostituite dalle seguenti: “previa costituzione della Commissione di cui all’Sito esternoarticolo 15, comma 7 bis, del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e sulla base dei criteri e delle modalità individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1.”.
Art. 10
(Modifiche all’articolo 65 della l.r. 41/2006 )
1. Il comma 4 del’articolo 65 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.
2. Alla fine del comma 5 dell’articolo 65 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le parole: “in quanto compatibili”.
Art. 11
(Sostituzione dell’articolo 67 della l.r. 41/2006 )
1. L’articolo 67 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“Articolo 67
(Revisore dei conti)
1. Il Revisore dei conti:
a) verifica l’amministrazione dell’Agenzia sotto il profilo economico;
b) redige la relazione al bilancio d’esercizio;
c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed effettua periodicamente verifiche di cassa;
d) riferisce, almeno semestralmente, alla Giunta regionale, anche su richiesta di quest’ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità.
2. Il Revisore dei conti è nominato dalla Giunta regionale e scelto tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall’ Sito esternoarticolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
3. L’incarico di Revisore dei conti ha durata triennale.
4. Al Revisore dei conti spetta un’indennità pari a quella prevista dalla normativa regionale in materia di enti strumentali.“.
Art. 12
(Sostituzione dell’articolo 77 della l.r. 41/2006 )
1. L’articolo 77 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente
“Articolo 77
(Comitato etico regionale)
1. Ai sensi dell’articolo 12, commi 10 e 11, del Sito esternodecreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 8 novembre 2012, n. 189 è costituito il comitato etico regionale quale organismo indipendente volto a garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti in sperimentazione e a fornire pubblica garanzia di tale tutela.
2. Il comitato etico si articola in tre distinte sezioni alle quali sono attribuite le seguenti competenze:
a) funzioni consultive in relazione a questioni etiche connesse con le attività scientifiche e assistenziali;
b) iniziative di formazione per gli operatori sanitari relativamente a temi di bioetica;
c) sperimentazioni di ricerca di base;
d) sperimentazione clinica dei medicinali;
e) sperimentazione clinica sui minori, sperimentazioni relative a medicinali destinati ad uso pediatrico.
3. Il comitato etico si avvale di segreterie, amministrativa e tecnico-scientifica, con personale dedicato, in via esclusiva, a tali attività.
4. Le prime due sezioni operano presso l’IRCCS “Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro”, la terza presso l’IRCCS “Istituto Giannina Gaslini”.
5. Nel rispetto dei criteri fissati dal Ministero della salute, la Giunta regionale disciplina il funzionamento e l’organizzazione del comitato etico regionale e delle sue sezioni. La Giunta regionale determina, altresì, la composizione del comitato etico e delle sue sezioni, prevedendo, per ciascun componente, uno o più sostituti.
6. L’organizzazione e il funzionamento del comitato etico devono garantirne l’indipendenza.”.
Art. 13
1. La rubrica dell’articolo 81 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente:
“(Attribuzione di funzioni sanzionatorie in materia di tutela delle acque destinate al consumo umano, di prevenzione e sicurezza sul lavoro, di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria)”.
2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 81 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunta la seguente:
“b bis) igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria.”.
Art. 14
1. Prima della lettera a) del comma 1 dell’articolo 90 della l.r. 41/2006 , è inserita la seguente:
“0a) legge regionale 14 aprile 1983, n. 11 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria), limitatamente all’articolo 4;”.
Art. 15
(Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale 8 febbraio 1995, n. 10 (Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico-finanziaria delle Unità Sanitarie Locali e delle altre aziende del Servizio Sanitario Regionale))
1. L’articolo 6 della l.r. 10/1995 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“Articolo 6
(Accantonamento di quote del fondo sanitario)
1. La Giunta regionale destina una quota non superiore al 4 per cento del fabbisogno del fondo sanitario per finanziare:
a) attività di rilievo sanitario o sociosanitario;
b) attività attribuite alla competenza regionale da leggi dello Stato o della Regione;
c) attività previste dalla stipula di specifiche convenzioni/accordi;
d) attività di ricerca sanitaria, biomedica traslazionale e di innovazione tecnologica nell'ambito delle Aziende ospedaliere, Enti ospedalieri, Aziende sanitarie locali e IRCCS del Servizio Sanitario Regionale anche al fine di garantire il cofinanziamento regionale a progetti di rilievo nazionale;
e) l’organizzazione di convegni, congressi o rassegne in campo sanitario e l’organizzazione, anche attraverso la collaborazione delle Aziende sanitarie, IRCCS e altri enti equiparati del Servizio Sanitario Regionale, di iniziative di informazione, promozione ed educazione alla salute nei confronti dei cittadini liguri.
2. La parte non utilizzata della quota di cui al comma 1 è ripartita a fine esercizio, sulla base dei medesimi criteri adottati per il riparto del fondo sanitario regionale, tra Aziende ospedaliere, Enti ospedalieri, Aziende Sanitarie Locali e IRCCS del Servizio Sanitario Regionale.”.
Art. 16
(Modifica all’articolo 6 della legge regionale 22 marzo 2000, n. 23 (Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo))
1. Il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 23/2000 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente
“3. Le Associazioni di cui al comma 1 vengono iscritte nel Registro regionale del Terzo Settore di cui alla legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo Unico delle norme sul Terzo Settore), nella sezione delle Organizzazioni di Volontariato o nella Sezione delle Associazioni di Promozione Sociale, tenendo presente il principio dell’incompatibilità di iscrizione contemporanea in più sezioni.”.
Art. 17
(Disposizioni transitorie in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sociosanitarie)
1. Le strutture sociosanitarie non ancora accreditate, già operanti per il Servizio Sanitario Regionale, che hanno presentato, entro il 31 dicembre 2012, istanza di accreditamento istituzionale ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 (Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati. Recepimento del Sito esternod.P.R. 14 gennaio 1997 ) e successive modificazioni ed integrazioni sono considerate transitoriamente accreditate sino all’adozione del provvedimento finale di concessione o di diniego dell’accreditamento stesso entro i termini previsti per la conclusione del relativo procedimento e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2013. (1)

Comma così modificato dall'art. 9 della l.r. 23 dicembre 2013, n. 40 .

2. La Giunta regionale definisce le modalità di autorizzazione e di accreditamento di presidi sanitari, sociosanitari e sociali interessati a sperimentazioni gestionali ai sensi dell’Sito esternoarticolo 9 bis, del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni o in fase di sperimentazione progettuale per l’erogazione di prestazioni aventi carattere innovativo.

Note del Redattore: