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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 14 maggio 2013, n. 12

ULTERIORI DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 2006, N. 41 (RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE) E MODIFICA DI ALTRE NORME REGIONALI

Bollettino Ufficiale n. 7 del 15 maggio 2013

Art. 8
1. Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 44 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: “Il direttore del Dipartimento di prevenzione è nominato dal direttore generale sulla base della vigente normativa nazionale fra i direttori di struttura complessa del dipartimento.”.
2. L’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 44 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è soppresso.

Note del Redattore: