Legge regionale 16 aprile 2013, n. 11
ULTERIORI DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE DI NORME AVENTI CARATTERE FINANZIARIO ED ISTITUZIONALE
Bollettino Ufficiale n. 5 del 18 aprile 2013
Art. 2
(Modifica all'articolo 26 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 50 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013))
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 26 della l.r. 50/2012 , è inserito il seguente:
“2 bis. La Giunta regionale assume il provvedimento di cui all’articolo 5 bis, lettere a), b) e c), della l.r. 29/1983 e successive modificazioni ed integrazioni entro il 30 settembre 2013. Decorso tale termine i lavori relativi agli interventi di cui all’articolo 6 bis, comma 1, della l.r. 29/1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono sempre soggetti all’autorizzazione sismica di cui all’articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni.”.