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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 4 febbraio 2013, n. 3

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2008, N. 16 (DISCIPLINA DEL'ATTIVITA' EDILIZIA) E ALLA LEGGE REGIONALE 5 APRILE 2012, N. 10 (DISCIPLINA PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E RIORDINO DELLO SPORTELLO UNICO)

Bollettino Ufficiale n. 1 del 6 febbraio 2013

Art. 25
1. Dopo l’articolo 12 della l.r. 10/2012 , è inserito il seguente:
“Articolo 12 bis
(Certificato di agibilità e di collaudo finale)
1. Fermo restando l’obbligo di acquisizione del certificato di agibilità nei casi previsti dall’articolo 37, comma 2, della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli interventi urbanistico-edilizi soggetti a SCIA o a DIA obbligatoria a norma della presente legge si applicano le disposizioni relative all’ultimazione dei lavori ed al certificato di collaudo finale stabilite all’articolo 26, comma 10, della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Lo SUAP effettua il controllo dell’effettiva rispondenza delle opere oggetto del certificato di collaudo entro il termine perentorio di sessanta giorni dal suo ricevimento, decorso il quale il certificato di collaudo si intende validato. Nel caso in cui dal certificato di collaudo non risulti la conformità dell’opera al progetto e/o la sua rispondenza alle normative, lo sportello unico per l’edilizia (SUE) entro il perentorio termine di trenta giorni dal ricevimento del certificato adotta i provvedimenti necessari per renderlo conforme, ivi comprese le sanzioni stabilite dalla legge, dandone contestuale comunicazione all’interessato.”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito dall' art. 17 della l.r. 14 maggio 2013, n. 14 e successivamente sostituito dall'art. 8 della l.r. 23 dicembre 2013, n. 40 .