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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 4 febbraio 2013, n. 3

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2008, N. 16 (DISCIPLINA DEL'ATTIVITA' EDILIZIA) E ALLA LEGGE REGIONALE 5 APRILE 2012, N. 10 (DISCIPLINA PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E RIORDINO DELLO SPORTELLO UNICO)

Bollettino Ufficiale n. 1 del 6 febbraio 2013

Art. 24
(Modifiche all’articolo 12 della l.r. 10/2012 )
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 10/2012 , le parole: “ per le medie strutture di vendita l’intervento di ampliamento deve comunque prevedere la demolizione e ricostruzione dell’intera struttura esistente; ” sono soppresse.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito dall' art. 17 della l.r. 14 maggio 2013, n. 14 e successivamente sostituito dall'art. 8 della l.r. 23 dicembre 2013, n. 40 .