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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 4 febbraio 2013, n. 3

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2008, N. 16 (DISCIPLINA DEL'ATTIVITA' EDILIZIA) E ALLA LEGGE REGIONALE 5 APRILE 2012, N. 10 (DISCIPLINA PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E RIORDINO DELLO SPORTELLO UNICO)

Bollettino Ufficiale n. 1 del 6 febbraio 2013

Art. 22
1. Alla rubrica dell’articolo 10 della l.r. 10/2012 , le parole: “di conferenza di servizi ” sono soppresse.
2. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 10/2012 , dopo la parola: “ installazione ” sono inserite le seguenti: “ o modificazioni ”.
3. Al termine della lettera d) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 10/2012 , è inserito il seguente periodo: “ La relativa istanza è presentata in conformità alla modulistica contenuta nella vigente legislazione statale in materia. In caso di interventi che interessino aree od immobili soggetti a vincolo paesistico-ambientale la relativa autorizzazione è rilasciata sempre dal Comune. ”.
4. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 10/2012 , sono inseriti i seguenti:
“ 1 bis. Nei casi di cui al comma 1 ove gli interventi oggetto dell’istanza allo SUAP non comportino la necessità di acquisire intese, nulla osta, pareri, autorizzazioni od assensi di diverse pubbliche amministrazioni ovvero tali atti siano già prodotti dall’interessato a corredo dell’istanza, il responsabile dello SUAP verifica la completezza della documentazione ricevuta entro trenta giorni, richiedendo l’eventuale documentazione integrativa, ed adotta il provvedimento conclusivo entro il termine di sessanta giorni dalla verifica della completezza o dal ricevimento della documentazione integrativa. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera d), l’istanza si intende accolta qualora entro il ridetto termine di sessanta giorni non sia stato adottato il provvedimento conclusivo.
1 ter.Per gli interventi di cui al comma 1, lettera d), entro trenta giorni dall’installazione l’interessato è tenuto ad inviare al Comune e ad ARPAL i dati concernenti la misurazione di intensità del campo elettromagnetico per le verifiche di congruità dei livelli di esposizione effettivi rispetto a quelli dichiarati, da effettuarsi a cura dell’ARPAL entro i successivi trenta giorni. ”.
5. Il comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 10/2012 è sostituito dal seguente:
“2. Nei casi di interventi che comportino la necessità di acquisire intese, nulla osta, pareri, autorizzazioni od assensi di diverse pubbliche amministrazioni e i relativi progetti siano conformi agli atti di pianificazione territoriale ed agli strumenti urbanistici vigenti od operanti in salvaguardia, il responsabile dello SUAP è tenuto a:
a) inserire nel sito web istituzionale dello SUAP e del Comune interessato l’istanza presentata;
b) indire entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti Sito esternodella l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, da concludersi nel termine di novanta giorni dalla relativa indizione, salva la possibilità di richiedere, per una sola volta, entro il termine di quindici giorni dalla data di svolgimento della conferenza referente, l’integrazione degli atti necessari ai fini dell’istruttoria, con conseguente sospensione di tale termine. ”.
6. Al comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 10/2012 , dopo le parole: “ Lo SUAP, ” sono inserite le seguenti: “ nei casi di cui al comma 3, ”.
7. Al comma 5 dell’articolo 10 della l.r. 10/2012 , dopo le parole: “ in seduta referente ” sono inserite le seguenti: “ nei casi di cui al comma 3 ”.

Note del Redattore:

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Comma inserito dall' art. 17 della l.r. 14 maggio 2013, n. 14 e successivamente sostituito dall'art. 8 della l.r. 23 dicembre 2013, n. 40 .