Legge regionale 4 febbraio 2013, n. 3
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2008, N. 16 (DISCIPLINA DEL'ATTIVITA' EDILIZIA) E ALLA LEGGE REGIONALE 5 APRILE 2012, N. 10 (DISCIPLINA PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E RIORDINO DELLO SPORTELLO UNICO)
Bollettino Ufficiale n. 1 del 6 febbraio 2013
Art. 20
(Inserimento dell’articolo 7 bis della l.r. 10/2012 )
1. Dopo l’articolo 7 della l.r. 10/2012 è inserito il seguente:
“Articolo 7 bis
(Procedure per gli interventi relativi agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili)
1. Per gli interventi relativi agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui all’Allegato 1, lettera h), e all’Allegato 2, lettera g), si applicano, rispettivamente, le procedure della comunicazione e della procedura abilitativa semplificata (PAS) e le relative disposizioni in materia di controlli e di sanzioni secondo le modalità previste dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per gli interventi relativi all’installazione degli impianti di cui all’Allegato 1, lettera h), numeri 7 e 8, e di cui all’Allegato 2, lettera g), all’ultimazione dei lavori deve essere redatto certificato di collaudo da parte di tecnico abilitato che attesti la conformità dell’opera al progetto e/o la rispondenza alle normative di sicurezza, igienico-sanitarie e in materia di risparmio energetico.
3. La realizzazione degli impianti di cui al comma 1 è ammessa in tutte le zone urbanistiche del territorio comunale, fatto salvo il rispetto delle limitazioni previste nella vigente disciplina urbanistico-edilizia e delle indicazioni contenute nelle linee guida e nei criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale, ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 21 ter, comma 3, della legge regionale 6 giugno 2008 n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni.
4. La Giunta regionale può emanare specifiche disposizioni di ulteriore semplificazione relative agli interventi di cui al comma 1 nel rispetto delle vigenti disposizioni statali. ”.
Note del Redattore:
Comma inserito dall' art. 17 della l.r. 14 maggio 2013, n. 14 e successivamente sostituito dall'art. 8 della l.r. 23 dicembre 2013, n. 40 .