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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 4 febbraio 2013, n. 3

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2008, N. 16 (DISCIPLINA DEL'ATTIVITA' EDILIZIA) E ALLA LEGGE REGIONALE 5 APRILE 2012, N. 10 (DISCIPLINA PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E RIORDINO DELLO SPORTELLO UNICO)

Bollettino Ufficiale n. 1 del 6 febbraio 2013

Art. 19
(Modifiche all’articolo 7 della l.r. 10/2012 )
1. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 10/2012 , le parole: “e dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) a norma della vigente legislazione statale in materia” sono sostituite dalle seguenti: “e dai dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori”.
2. Al secondo periodo del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 10/2012 , le parole: “g), h) numeri 2, 3, 5, 6, 7,” sono soppresse.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 10/2012 , è inserito il seguente:
“2 bis. Per gli interventi inerenti linee ed impianti elettrici di cui alla lettera g) dell’Allegato 1 la SCIA è corredata da una relazione tecnica redatta dal gestore di rete che specifichi le opere da compiersi ed asseveri il rispetto delle norme tecniche e di sicurezza e, in caso di interventi che interessino aree od immobili soggetti a vincolo paesistico-ambientale, la relativa autorizzazione è rilasciata dal Comune.”.
4. Il comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 10/2012 è sostituito dal seguente:
“3. Per gli interventi inerenti impianti di teleradiocomunicazione di cui all’Allegato 1, lettera i), la SCIA è inviata allo SUAP dai gestori secondo la modulistica prevista dalla vigente legislazione statale in materia. Relativamente agli interventi di cui all’Allegato 1, lettera i), numeri 1, 4 e 5 l’efficacia della SCIA si perfeziona decorso il termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa, previa acquisizione del parere dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure (ARPAL) sulla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti a livello nazionale in applicazione dell’articolo 87, comma 4, e dell’Sito esternoarticolo 87 bis del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e successive modificazioni ed integrazioni. Relativamente agli interventi di cui all’Allegato 1, lettera i), numeri 2 e 3, l’efficacia della SCIA decorre dalla data di sua presentazione e il gestore è tenuto ad effettuare mera comunicazione all’ARPAL contestualmente all’attivazione dell’impianto. Per l’installazione degli impianti di cui all’Allegato 1, lettera i), numero 2, che non comportino esecuzione di opere edilizie trova applicazione l’Sito esternoarticolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 15 luglio 2011, n. 111 .”.
5. Al comma 6 dell’articolo 7 della l.r. 10/2012 , dopo le parole: “alle lettere i” sono inserite le seguenti: “, numeri 1, 4 e 5,”.

Note del Redattore:

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Comma inserito dall' art. 17 della l.r. 14 maggio 2013, n. 14 e successivamente sostituito dall'art. 8 della l.r. 23 dicembre 2013, n. 40 .