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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 4 febbraio 2013, n. 3

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2008, N. 16 (DISCIPLINA DEL'ATTIVITA' EDILIZIA) E ALLA LEGGE REGIONALE 5 APRILE 2012, N. 10 (DISCIPLINA PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E RIORDINO DELLO SPORTELLO UNICO)

Bollettino Ufficiale n. 1 del 6 febbraio 2013

Art. 18
(Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l’esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico))
1. Al comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 10/2012 , dopo le parole: “ivi comprese le potestà di controllo e sanzionatorie” sono inserite le seguenti: “avvalendosi dello SUE per gli aspetti di natura urbanistico-edilizia e paesaggistico-territoriale”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito dall' art. 17 della l.r. 14 maggio 2013, n. 14 e successivamente sostituito dall'art. 8 della l.r. 23 dicembre 2013, n. 40 .