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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 4 febbraio 2013, n. 3

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2008, N. 16 (DISCIPLINA DEL'ATTIVITA' EDILIZIA) E ALLA LEGGE REGIONALE 5 APRILE 2012, N. 10 (DISCIPLINA PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E RIORDINO DELLO SPORTELLO UNICO)

Bollettino Ufficiale n. 1 del 6 febbraio 2013

Art. 10
(Modifiche all’articolo 31 della l.r. 16/2008 )
1. Al comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “dagli elaborati progettuali previsti dal regolamento edilizio” sono sostituite dalle seguenti: “dai prescritti elaborati progettuali, nonché dai dati identificativi dell’impresa cui si intendono affidare i lavori ove già disponibili”.
2. Al comma 2 dell’articolo 31 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: “ accompagnata da ” sono inserite le seguenti: “ relazione del progettista abilitato che asseveri ”.
3. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 31 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “relazione del progettista abilitato sulla conformità” sono sostituite dalle seguenti: “la conformità”.
4. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 31 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente:
“b) la conformità alle norme igienico-sanitarie, di efficienza energetica, antisismiche e di sicurezza, antincendio nel caso in cui tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali nonché a tutte le altre disposizioni aventi incidenza sull’attività edilizia.”.
5. Al comma 3 dell’articolo 31 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “sportello unico ” sono sostituite dalla seguente: “ SUE ”.
6. Dopo il comma 4 dell’articolo 31 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:
“4 bis. Il responsabile dello SUE acquisisce direttamente, o tramite conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti Sito esternodella l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, gli atti, comunque denominati, prescritti ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio, tra i quali, in particolare:
a) il parere dell’ASL e il parere dei vigili del fuoco in ordine al rispetto della normativa antincendio, nel caso in cui non possano essere sostituiti dalla dichiarazione del progettista di cui al comma 2;
b) le autorizzazioni e le certificazioni del competente ufficio tecnico della Provincia, per le costruzioni in zone sismiche, ai sensi della vigente normativa in materia;
c) l’assenso dell’amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari ai sensi della vigente normativa in materia;
d) l’autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi della vigente normativa in materia;
e) l’autorizzazione dell’autorità competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi dell’articolo 55 del Codice della Navigazione;
f) gli atti di assenso, nulla osta o pareri, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati come beni culturali o paesaggistici ai sensi del Sito esternod.lgs. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;
g) gli atti di assenso, nulla osta o pareri dell’autorità competente in materia di assetto idraulico e di vincolo idrogeologico;
h) gli atti di assenso, nulla osta o pareri in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali e aeroportuali;
i) il nulla osta delle autorità competenti in materia di parchi e di aree naturali protette.”.
7. Il comma 5 dell’articolo 31 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“5. Nel caso in cui il permesso di costruire non richieda il rilascio di atti, comunque denominati, di amministrazioni diverse dal Comune, il responsabile del procedimento, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, cura l’istruttoria, acquisisce i prescritti pareri ed atti, comunque denominati, di competenza comunale, anche tramite conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti Sito esternodella l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, e formula una proposta di provvedimento, corredata da una relazione contenente la valutazione sull’assentibilità dell’intervento sotto i vari profili. Entro trenta giorni dalla formulazione della proposta di provvedimento il responsabile dello SUE rilascia il permesso di costruire e lo comunica all’interessato.”.
8. Dopo il comma 5 dell’articolo 31 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:
“5 bis. In caso di intervento su immobile sottoposto a vincolo paesaggistico la cui tutela compete alla stessa Amministrazione comunale, nel termine di sessanta giorni di cui al comma 5 è acquisito il parere della Commissione locale per il paesaggio, nonché il parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza di cui all’Sito esternoarticolo 146 del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni. Ove entro il ridetto termine non sia reso il parere della Soprintendenza ovvero il parere reso contenga un dissenso non fondato sull’assoluta incompatibilità dell’intervento, il responsabile dello SUE indice apposita conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti Sito esternodella citata l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni per la conclusione del procedimento sotto il profilo paesaggistico ed edilizio. La determinazione motivata di positiva conclusione del procedimento della conferenza di servizi, da assumere nei termini di cui ai citati articoli 14 e seguenti Sito esternodella l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni equivale, ad ogni effetto, ai titoli abilitativi per la realizzazione dell’intervento.”.
9. Al comma 9 dell’articolo 31 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: “comma 5” sono inserite le seguenti: “, ultimo periodo,”, le parole: “fatti salvi i casi” sono sostituite dalle seguenti: “con esclusione dei casi” e le parole: “di cui ai commi seguenti” sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 5 bis o 11”.
10. Al comma 10 dell’articolo 31 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola: “sportello” é sostituita dalla seguente: “SUE” e l’ultimo periodo è soppresso.
11. Il comma 11 dell’articolo 31 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“11. Qualora l’intervento richieda il rilascio di intese, concerti, nulla osta, assensi, pareri o atti, comunque denominati, di altre amministrazioni pubbliche e tali atti non siano stati rilasciati entro il termine di sessanta giorni di cui al comma 5 o qualora sia intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate entro il ridetto termine, sempreché tale dissenso non risulti fondato sull’assoluta incompatibilità dell’intervento, il responsabile dello SUE indice una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti Sito esternodella l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni per l’acquisizione di tutti gli atti necessari. La conferenza si conclude mediante adozione della determinazione motivata di cui all’Sito esternoarticolo 14 ter, comma 6 bis, della citata l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, assunta sulla base delle posizioni prevalenti espresse in tale sede, fatto salvo quanto previsto all’Sito esternoarticolo 14 quater, comma 3, della citata l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. La determinazione motivata di positiva conclusione del procedimento della conferenza di servizi, da assumere nei termini di cui ai citati articoli 14 e seguenti Sito esternodella l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni equivale, ad ogni effetto, ai titoli abilitativi per la realizzazione dell’intervento.”.

Note del Redattore:

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Comma inserito dall' art. 17 della l.r. 14 maggio 2013, n. 14 e successivamente sostituito dall'art. 8 della l.r. 23 dicembre 2013, n. 40 .