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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 20 dicembre 2012, n. 48

Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al Sito esternodecreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 7 dicembre 2012, n. 213

Bollettino Ufficiale n. 24 del 21 dicembre 2012

Art. 12.
(Entrata in vigore)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della presente legge entrano in vigore con riferimento all'esercizio finanziario 2013.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della presente legge entrano in vigore dalla X legislatura.
3. Le restanti disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2013, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della l.r. 38/1990 come sostituito dalla presente legge e quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della l.r. 38/1990 , come sostituito dalla presente legge, che entrano in vigore dalla X legislatura e fatto salvo, altresì, quanto previsto dall'articolo 10 della presente legge.

Note del Redattore:

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Sostituisce gli articoli 2, 3, 4 della L.R. 19 dicembre 1990, n. 38 .

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Inserisce gli articoli 4 ter e 4 quater nella L.R. 19 dicembre 1990, n. 38 .

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Inserisce l'art. 4 quinquies nella L.R. 19 dicembre 1990, n. 38 .

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Inserisce l' art. 12 bis nella L.R. 17 agosto 2006, n. 25 .

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Aggiunge l'allegato A alla L.R. 19 dicembre 1990, n. 38 . Allegato così collazionato in data 15 gennaio 2013.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 16 .