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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 6 novembre 2012, n. 36

Sanzioni amministrative a carico dei viaggiatori per mancanza o irregolarità del titolo di viaggio e relative norme di applicazione. Modifiche della legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale) e della legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea)

Bollettino Ufficiale n. 18 del 7 novembre 2012

Art. 6.
(Competenza all'accertamento e alla contestazione delle violazioni)
1. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui agli articoli 2 e 3, in aggiunta ai soggetti indicati all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni ed integrazioni, provvede il personale dipendente della società esercente il servizio di trasporto pubblico locale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, appositamente incaricato dalla società esercente il trasporto pubblico e che sia iscritto nell’elenco di cui all’articolo 9. (11)

Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29.

2. I soggetti di cui al comma 1 accertano e contestano ogni altra violazione, punita con sanzione amministrativa, in materia di trasporto pubblico locale.
3. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui all'articolo 4 provvede la società esercente il servizio di trasporto pubblico.