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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 6 novembre 2012, n. 36

Sanzioni amministrative a carico dei viaggiatori per mancanza o irregolarità del titolo di viaggio e relative norme di applicazione. Modifiche della legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale) e della legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea)

Bollettino Ufficiale n. 18 del 7 novembre 2012

Art. 2.
(Assenza di valido e idoneo titolo di viaggio)
1. Agli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale sprovvisti di valido e idoneo titolo di viaggio, in caso di violazione commessa nell'ambito di pubblici autoservizi urbani, impianti fissi, metropolitane o pubblici servizi ferroviari conferiti alla Regione Liguria ai sensi dell'Sito esternoarticolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'Sito esternoarticolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ) e successive modificazioni ed integrazioni, si applica:
a) il pagamento della tariffa ordinaria;
b) la sanzione amministrativa da euro 60,00 a euro 280,00.
2. La violazione di cui al comma 1, commessa nell'ambito di pubblici autoservizi interurbani, impianti fissi, metropolitane o pubblici servizi ferroviari conferiti alla Regione Liguria ai sensi dell'Sito esternoarticolo 8 del d.lgs. 422/1997 e successive modificazioni ed integrazioni comporta:
a) il pagamento della tariffa ordinaria calcolata dal capolinea di partenza per il percorso già effettuato fino alla destinazione dichiarata dal viaggiatore;
b) la sanzione amministrativa da euro 60,00 a euro 280,00.
3. Qualora il trasgressore provveda all'oblazione direttamente nelle mani dell'agente accertante, all'atto della contestazione dell'illecito, è dovuto un importo compreso fra un terzo e due terzi dell'ammontare minimo della sanzione di cui ai commi 1, lettera b), e 2, lettera b).(7)

Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 9 agosto 2016, n. 19 .

3 bis. Qualora la violazione sia compiuta da un minore di anni 18 o da incapace, è consentito il pagamento dell’importo di cui al comma 3, agli esercenti la potestà genitoriale o a chi è tenuto alla sorveglianza, entro il giorno successivo non festivo dalla data di notifica del processo verbale di contestazione, qualora non sia stato possibile procedere alla contestazione immediata ai medesimi soggetti. (8)

Comma inserito dall'art. 24 della L.R. 9 agosto 2016, n. 19 .

4. Agli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale titolari di regolare abbonamento nominativo che non siano in grado di esibirlo all'agente accertante è applicata una sanzione pari al doppio della tariffa regionale ordinaria relativa alla tratta chilometrica di riferimento, se entro i cinque giorni successivi alla contestazione presenta l'abbonamento ai competenti uffici aziendali. Qualora la presentazione dell'abbonamento non avvenga nel termine previsto, si applicano le sanzioni ordinarie di cui ai commi 1 e 2. Al titolare di abbonamento nominativo nel quale non sia possibile individuare l'esatto momento della regolarizzazione, si applicano le sanzioni ordinarie così come determinate nei commi 1 e 2.
5. Agli utenti di pubblici servizi ferroviari, conferiti alla Regione Liguria ai sensi dell'Sito esternoarticolo 9 del d.lgs. 422/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, sprovvisti di valido e idoneo titolo di viaggio si applica:
a) il pagamento della tariffa ordinaria calcolata dalla stazione di partenza per il percorso già effettuato fino alla destinazione dichiarata dal viaggiatore;
b) la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00.
6. La sanzione di cui al comma 5, lettera b), è ridotta del 50 per cento dell'ammontare minimo qualora il trasgressore provveda all'oblazione direttamente nelle mani dell'agente accertante all'atto della contestazione dell'illecito.(9)

Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 9 agosto 2016, n. 19 .

6.1 Qualora la violazione sia compiuta da un minore di anni 18 o da incapace, è consentito il pagamento dell’importo di cui al comma 6 agli esercenti la potestà genitoriale o a chi è tenuto alla sorveglianza, entro il giorno successivo non festivo dalla data di notifica del processo verbale di contestazione, qualora non sia stato possibile procedere alla contestazione immediata ai medesimi soggetti. (10)

Comma inserito dall'art. 24 della L.R. 9 agosto 2016, n. 19 .

6 bis. Agli utenti di pubblici servizi ferroviari, conferiti dalla Regione Liguria ai sensi dell’Sito esternoarticolo 9 del d.lgs. 422/1997 e successive modificazioni e integrazioni, titolari di regolare abbonamento nominativo che non siano in grado di esibirlo all’agente accertante, è applicata una sanzione fissa dell’importo di euro 5,00, qualora presentino entro cinque giorni successivi alla contestazione, l’abbonamento in corso di validità all’atto della contestazione stessa, presso una delle biglietterie della Regione Liguria. (5)

Comma aggiunto dall'art. 24 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .