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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 10 agosto 2012, n. 32

Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)

Bollettino Ufficiale n. 15 del 16 agosto 2012

Art. 16.
(Rapporti tra VAS e VIA e disposizioni di semplificazione)
1. Nel caso di piani o programmi o loro modifiche soggetti a VAS o a verifica di assoggettabilità che comportino altresì l'approvazione di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, tale procedura può essere condotta, nel rispetto delle relative disposizioni di legge, nell'ambito della procedura di VAS. L'atto conclusivo del procedimento può prevedere prescrizioni nel caso di esclusione del progetto dal procedimento di VIA, ovvero individuare i contenuti da sviluppare nell'ambito dello studio di impatto ambientale (SIA) qualora sia necessario l'assoggettamento a VIA. (24)

Comma già sostituito dall'art. 8 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 e così successivamente sostituito dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .

2. Nel caso di comuni certificati o dotati di sistema di gestione ambientale (SGA) il rapporto ambientale ed il rapporto preliminare possono utilizzare i contenuti della documentazione del sistema di gestione, rendendo altresì conto di come gli obiettivi del sistema di gestione sono integrati nel piano o programma oggetto di valutazione.
3. Nel caso di progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a VAS, nella redazione del SIA possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale o nel rapporto preliminare, se attuali e pertinenti.

Note del Redattore:

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Inserisce l' art. 13 bis nella L.R. 30 dicembre 1998, n. 38 .

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Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 4 febbraio 2013, n. 1 . La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 178 del 4 luglio 2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma sia nel testo previgente alle modifiche introdotte con la l.r. 38/2013 , sia nel testo modificato dall'articolo 1 della medesima legge. Il comma è stato successivamente così sostituito dall'art. 1 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 6 aprile 2017, n. 7 .

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Comma già modificato dall'art. 3 della L.R. 6 aprile 2017, n. 7 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

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Comma già modificato dall'art. 3 della L.R. 6 aprile 2017, n. 7 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

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Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

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Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

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Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

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Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

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Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

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Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

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Rubrica così modificata dall'art. 7 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

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Comma già sostituito dall'art. 8 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 e così successivamente sostituito dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza 4 luglio 2013, n. 178 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente allegato nella parte in cui, ai punti 4, 5, 6 e 7, identifica casi di esclusione della verifica di assoggettabilità VAS in base alle sole dimensioni qualitative degli interventi. Detti punti sono stati successivamente abrogati dall'art. 10 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 (vedi note nn. 29, 30, 31 e 32).

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Capoverso così modificato dall'art. 10 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

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Vedi il regime transitorio previsto dall'art. 11 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

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Vedi il regime transitorio previsto dall'art. 11 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

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Vedi il regime transitorio previsto dall'art. 11 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

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Lettera così modificata dall'art. 20 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .