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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 10 agosto 2012, n. 32

Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)

Bollettino Ufficiale n. 15 del 16 agosto 2012

Art. 6.
(Soggetti da consultare)
1. L'autorità competente, in accordo con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche interregionali e transfrontalieri, da consultare in ragione dell'ambito territoriale interessato dal piano o programma, delle scelte contenute nello stesso e degli impatti ambientali dovuti all'attuazione dei progetti ivi previsti, fra Regione, Agenzia regionale per l'ambiente ligure (ARPAL), ASL, enti gestori delle aree protette e dei siti Rete Natura 2000, direzione regionale del Ministero per i beni e le attività culturali, province, comuni, autorità di bacino, autorità portuali ed autorità competenti delle regioni confinanti.
2. L'autorità competente ha facoltà di consultare ogni altro soggetto pubblico o privato i cui apporti possano essere rilevanti nei singoli procedimenti.
3. La Giunta regionale può integrare l'elenco di cui al comma 1 o modificarlo per renderlo conforme a sopravvenute modifiche normative.

Note del Redattore:

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Inserisce l' art. 13 bis nella L.R. 30 dicembre 1998, n. 38 .

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Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 4 febbraio 2013, n. 1 . La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 178 del 4 luglio 2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma sia nel testo previgente alle modifiche introdotte con la l.r. 38/2013 , sia nel testo modificato dall'articolo 1 della medesima legge. Il comma è stato successivamente così sostituito dall'art. 1 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 6 aprile 2017, n. 7 .

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Comma già modificato dall'art. 3 della L.R. 6 aprile 2017, n. 7 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

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Comma già modificato dall'art. 3 della L.R. 6 aprile 2017, n. 7 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

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Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

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Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

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Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

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Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

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Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

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Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

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Rubrica così modificata dall'art. 7 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

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Comma già sostituito dall'art. 8 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 e così successivamente sostituito dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza 4 luglio 2013, n. 178 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente allegato nella parte in cui, ai punti 4, 5, 6 e 7, identifica casi di esclusione della verifica di assoggettabilità VAS in base alle sole dimensioni qualitative degli interventi. Detti punti sono stati successivamente abrogati dall'art. 10 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 (vedi note nn. 29, 30, 31 e 32).

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Capoverso così modificato dall'art. 10 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

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Vedi il regime transitorio previsto dall'art. 11 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

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Vedi il regime transitorio previsto dall'art. 11 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

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Vedi il regime transitorio previsto dall'art. 11 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

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Lettera così modificata dall'art. 20 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .