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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 10 agosto 2012, n. 32

Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)

Bollettino Ufficiale n. 15 del 16 agosto 2012

Art. 3.
(Ambito di applicazione)
1. Sono soggetti a VAS i piani e i programmi e le loro modifiche che abbiano un impatto significativo sull'ambiente e sul patrimonio culturale e che:
a) siano elaborati per la valutazione e la gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori dell'agricoltura, della foresta, della pesca, dell'energia, dell'industria, dei trasporti, compresi i piani regolatori dei porti di interesse internazionale, nazionale e regionale, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, del turismo, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e al contempo definiscano il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del Sito esternod.lgs.152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) siano assoggettati a valutazione d'incidenza ai sensi dell' Sito esternoarticolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della Sito esternodirettiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni ed integrazioni e della vigente normativa regionale in materia, in considerazione degli impatti sulla conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e di quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica.
3. Sono soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 13 anche i piani e i programmi e gli eventuali accordi di programma relativi a tali strumenti, diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti, nonché le loro modifiche, nei seguenti casi:(12)

Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

a) piani o programmi a carattere generale o settoriale estesi all'intero territorio di competenza;
b) piani o programmi aventi potenziali effetti sull'ambiente. (38)

Lettera così modificata dall'art. 20 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

4. Per i piani regolatori portuali:
a) ove presentino una prevalenza di opere di natura progettuale rispetto ai contenuti pianificatori e/o programmatici si applica la procedura VIA/VAS integrata di competenza nazionale in applicazione dell'Sito esternoarticolo 6, comma 3 ter, del d.lgs 152/2006 ;
b) ove abbiano contenuti meramente pianificatori sono sottoposti alle procedure di cui alla presente legge e l'acquisizione del parere di cui all'Sito esternoarticolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) e successive modificazioni ed integrazioni avviene nel contesto delle suddette procedure.
5. Sono, comunque, esclusi da VAS e da procedura di verifica di assoggettabilità:
a) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
b) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;
c) i progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico ai sensi dell'Sito esternoarticolo 68, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni non contenenti previsioni di opere;
d) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle Regioni o dagli organismi dalle stesse individuati;
e) i progetti urbanistici operativi di piani urbanistici comunali già sottoposti a VAS o a verifica di assoggettabilità a VAS che siano in conforme attuazione di piani o programmi;
f) gli adeguamenti tecnico funzionali dei piani regolatori portuali come definiti dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 12 marzo 2003, n. 9 (Procedure per l'approvazione regionale dei Piani regolatori portuali e dei progetti di interventi agli ambiti portuali) e successive modificazioni ed integrazioni, salvo che contengano opere sottoponibili a valutazione di impatto ambientale (VIA) o valutazione di incidenza.
6. Resta ferma l'applicazione dell'Sito esternoarticolo 6, comma 12, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Note del Redattore:

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Inserisce l' art. 13 bis nella L.R. 30 dicembre 1998, n. 38 .

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Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 4 febbraio 2013, n. 1 . La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 178 del 4 luglio 2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma sia nel testo previgente alle modifiche introdotte con la l.r. 38/2013 , sia nel testo modificato dall'articolo 1 della medesima legge. Il comma è stato successivamente così sostituito dall'art. 1 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 6 aprile 2017, n. 7 .

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Comma già modificato dall'art. 3 della L.R. 6 aprile 2017, n. 7 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

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Comma già modificato dall'art. 3 della L.R. 6 aprile 2017, n. 7 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

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Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

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Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

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Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

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Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

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Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

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Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

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Rubrica così modificata dall'art. 7 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

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Comma già sostituito dall'art. 8 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 e così successivamente sostituito dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza 4 luglio 2013, n. 178 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente allegato nella parte in cui, ai punti 4, 5, 6 e 7, identifica casi di esclusione della verifica di assoggettabilità VAS in base alle sole dimensioni qualitative degli interventi. Detti punti sono stati successivamente abrogati dall'art. 10 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 (vedi note nn. 29, 30, 31 e 32).

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Capoverso così modificato dall'art. 10 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

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Vedi il regime transitorio previsto dall'art. 11 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

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Vedi il regime transitorio previsto dall'art. 11 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

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Vedi il regime transitorio previsto dall'art. 11 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

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Lettera così modificata dall'art. 20 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .