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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 10 agosto 2012, n. 32

Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)

Bollettino Ufficiale n. 15 del 16 agosto 2012

Art. 15.
(Rapporti tra VAS, valutazione di incidenza e valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIIAS))(22)

Rubrica così modificata dall'art. 7 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

1. L'autorità competente esprime il parere motivato di VAS comprensivo della valutazione di incidenza. A tal fine il rapporto ambientale di cui all'articolo 8 contiene anche gli elementi indicati nei criteri e nelle linee guida assunti dalla Regione in materia di valutazione di incidenza, ai sensi del Sito esternod.p.r. 357/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I piani di gestione forestale o strumenti equivalenti esclusi dal campo di applicazione della VAS e della verifica di assoggettabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera d), che rientrino nel campo di applicazione dell'Sito esternoarticolo 5 del d.p.r. 357/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, sono sottoposti a valutazione di incidenza secondo i criteri e le linee guida assunti in merito dalla Giunta regionale.
2 bis. Nell'ambito della procedura di VAS, qualora emergano possibili impatti sulla salute umana e ambientali, sono approfonditi anche gli elementi attinenti la VIIAS, sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale, secondo le linee guida approvate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).(23)

Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .


Note del Redattore:

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Inserisce l' art. 13 bis nella L.R. 30 dicembre 1998, n. 38 .

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Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 4 febbraio 2013, n. 1 . La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 178 del 4 luglio 2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma sia nel testo previgente alle modifiche introdotte con la l.r. 38/2013 , sia nel testo modificato dall'articolo 1 della medesima legge. Il comma è stato successivamente così sostituito dall'art. 1 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 6 aprile 2017, n. 7 .

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Comma già modificato dall'art. 3 della L.R. 6 aprile 2017, n. 7 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

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Comma già modificato dall'art. 3 della L.R. 6 aprile 2017, n. 7 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

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Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

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Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

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Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

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Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

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Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

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Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

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Rubrica così modificata dall'art. 7 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

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Comma già sostituito dall'art. 8 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 e così successivamente sostituito dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza 4 luglio 2013, n. 178 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente allegato nella parte in cui, ai punti 4, 5, 6 e 7, identifica casi di esclusione della verifica di assoggettabilità VAS in base alle sole dimensioni qualitative degli interventi. Detti punti sono stati successivamente abrogati dall'art. 10 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 (vedi note nn. 29, 30, 31 e 32).

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Capoverso così modificato dall'art. 10 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

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Vedi il regime transitorio previsto dall'art. 11 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

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Vedi il regime transitorio previsto dall'art. 11 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

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Vedi il regime transitorio previsto dall'art. 11 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

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Lettera così modificata dall'art. 20 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .