Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 10 agosto 2012, n. 32

Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)

Bollettino Ufficiale n. 15 del 16 agosto 2012

Art. 13.
1. Con riferimento ai piani e programmi di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, adottati dai competenti organi secondo le rispettive discipline di settore, l'autorità competente procede alla verifica di assoggettabilità alla VAS al fine di accertare se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'autorità procedente o il proponente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico e/o cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma, nonché i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o programma.
4. L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente o il proponente, sulla base delle scelte contenute nel piano o nel programma e degli impatti ambientali ad esse conseguenti, individua i soggetti competenti in materia di ambiente da consultare. Il rapporto preliminare e la proposta di piano sono messi a disposizione dei soggetti da consultare, allo scopo di acquisirne i pareri entro il termine di trenta giorni.
5. Nel caso di piani o programmi di cui al comma 1 che possano comportare ricadute sui siti della Rete Natura 2000 di cui alla l.r. 28/2009 , il rapporto preliminare contiene anche gli elementi indicati nei criteri e nelle linee guida assunti dalla Regione in materia di valutazione di incidenza.
6. L'autorità competente adotta, entro novanta giorni dallo scadere del termine di cui al comma 4, il motivato provvedimento di verifica avente efficacia vincolante, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla valutazione e dettando le eventuali prescrizioni, tenuto conto dei pareri pervenuti. Il provvedimento di verifica contiene anche l'accertamento rispetto alla necessità della valutazione di incidenza. Nel caso di piani urbanistici, il provvedimento può contenere anche le determinazioni di natura urbanistico-territoriale dell'autorità competente di cui all'articolo 5.
7. Il provvedimento di cui al comma 6, obbligatorio e vincolante, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, nonché nel sito web dell'autorità procedente e dell'autorità competente.
8. L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, procede alla redazione conclusiva del piano o programma in conformità al provvedimento di cui al comma 6 ed alla sua approvazione definitiva.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Inserisce l' art. 13 bis nella L.R. 30 dicembre 1998, n. 38 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 4 febbraio 2013, n. 1 . La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 178 del 4 luglio 2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma sia nel testo previgente alle modifiche introdotte con la l.r. 38/2013 , sia nel testo modificato dall'articolo 1 della medesima legge. Il comma è stato successivamente così sostituito dall'art. 1 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 6 aprile 2017, n. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall'art. 3 della L.R. 6 aprile 2017, n. 7 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall'art. 3 della L.R. 6 aprile 2017, n. 7 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così modificata dall'art. 7 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già sostituito dall'art. 8 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 e così successivamente sostituito dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza 4 luglio 2013, n. 178 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente allegato nella parte in cui, ai punti 4, 5, 6 e 7, identifica casi di esclusione della verifica di assoggettabilità VAS in base alle sole dimensioni qualitative degli interventi. Detti punti sono stati successivamente abrogati dall'art. 10 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 (vedi note nn. 29, 30, 31 e 32).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capoverso così modificato dall'art. 10 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi il regime transitorio previsto dall'art. 11 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi il regime transitorio previsto dall'art. 11 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi il regime transitorio previsto dall'art. 11 della L.R. 6 aprile 2017, n. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 20 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .