Legge regionale 3 agosto 2012, n. 26
Modalità di erogazione dei farmaci e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche (1)
Bollettino Ufficiale n. 13 del 7 agosto 2012
Art. 8
(Risparmi a medio termine) (5)
1. Ai fini della fornitura al Servizio Sanitario Regionale, per ridurre la spesa dei medicinali cannabinoidi importati dall’estero, la Giunta regionale può stipulare convenzioni con centri e istituti autorizzati ai sensi della normativa statale alla produzione o alla preparazione dei medicinali cannabinoidi.
Note del Redattore: