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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 3 agosto 2012, n. 26

Modalità di erogazione dei farmaci e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche (1)

Titolo così modificato dall'art. 1 della l.r. 9 agosto 2013, n. 28.

Bollettino Ufficiale n. 13 del 7 agosto 2012

Art. 8
1. Ai fini della fornitura al Servizio Sanitario Regionale, per ridurre la spesa dei medicinali cannabinoidi importati dall’estero, la Giunta regionale può stipulare convenzioni con centri e istituti autorizzati ai sensi della normativa statale alla produzione o alla preparazione dei medicinali cannabinoidi.

Note del Redattore:

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Titolo così modificato dall'art. 1 della l.r. 9 agosto 2013, n. 28 .

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Articolo così sostituito dall'art. 2 della l.r. 9 agosto 2013, n. 28 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della l.r. 9 agosto 2013, n. 28 .

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Articolo così sostituito dall'art. 4 della l.r. 9 agosto 2013, n. 28 .

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Articolo così sostituito dall'art. 5 della l.r. 9 agosto 2013, n. 28 .

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Articolo così sostituito dall'art. 7 della l.r. 9 agosto 2013, n. 28 .