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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 50

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013

Bollettino Ufficiale n. 25 del 27 dicembre 2012

Art. 1.
(Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del Sito esternodecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni e integrazioni)
Art. 2.
(Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio))
Art. 3.
(Interpretazione autentica delle disposizioni della l.r. 2/2012 )
1. Gli articoli 1, 4, 5, 6, 16 e 17 della l.r. 2/2012 e successive modificazioni e integrazioni sono volti a disciplinare unicamente i beni del demanio e del patrimonio della Regione Liguria, in proprietà della stessa a titolo originario o derivato, a seguito della conclusione dei processi di trasferimento delineati dal Sito esternodecreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'Sito esternoarticolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ) e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 4.
(Modifiche alla legge regionale 2 luglio 2002, n. 27 (Disposizioni in materia di usi civici)
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 27/2002 le parole: "Fino alla costituzione di un apposito Albo regionale," sono soppresse.
Art. 5.
(Collocamento a riposo dei dipendenti)
1. I dipendenti e i dirigenti della Giunta regionale sono collocati a riposo al raggiungimento dei requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa statale vigente, per il conseguimento della pensione di vecchiaia o, se precedente, al raggiungimento del requisito di anzianità contributiva per il conseguimento della pensione anticipata, se conseguito o superato il requisito dell'età anagrafica del sessantacinquesimo anno previsto dalla legge regionale 18 giugno 1997, n. 23 (Norme sul collocamento a riposo dei dipendenti regionali).
2. Al di fuori delle fattispecie di cui al comma 1, i dipendenti e i dirigenti della Giunta regionale che entro il 31 dicembre 2011 abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del Sito esternodecreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 22 dicembre 2011, n. 214 , sono collocati a riposo al compimento del requisito del sessantacinquesimo anno di età.
3. Il rapporto di lavoro prosegue fino all'ultimo giorno del mese di acquisizione dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 e la risoluzione del rapporto di lavoro ha effetto dal primo giorno del mese successivo.
4. La scadenza dei contratti di Segretario generale e di Direttore generale previsti dall'articolo 24 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, stipulati con soggetti che hanno conseguito i requisiti di cui ai commi 1 e 2 o che li conseguiranno entro i termini di scadenza del contratto stesso, non può essere successiva al 31 dicembre dell'anno di fine legislatura o, se precedente, all'ultimo giorno del mese di compimento del settantesimo anno di età.
Art. 6.
(Trattenimento in servizio)
1. L'Amministrazione ha la facoltà di accettare, per motivate esigenze organizzative, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, domande di trattenimento in servizio dei dipendenti o dirigenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, sino ad un massimo di due anni dal termine indicato al comma 3 del medesimo articolo, purché non oltre l'ultimo giorno del mese di compimento del settantesimo anno di età.
Art. 7.
(Dichiarazione al momento dell'assunzione)
1. Al momento dell'assunzione i dipendenti e i dirigenti della Giunta regionale devono dichiarare per iscritto all'Amministrazione tutti i rapporti di lavoro prestati antecedentemente, il servizio militare e i periodi riscattati ai fini della pensione o valutabili a seguito di contribuzione previdenziale volontaria.
Art. 8.
(Omissis)
Art. 9.
(Avvalimento degli uffici di altre amministrazioni ed enti pubblici)
1. La Regione, nel perseguimento di obiettivi di utilità pubblica, può avvalersi, per l'esercizio delle funzioni amministrative e per lo svolgimento di attività di interesse comune, degli uffici di altre amministrazioni ed enti pubblici in possesso di idonea organizzazione amministrativa e strumentale, anche ai sensi dell'Sito esternoarticolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il rapporto di avvalimento è disciplinato da apposita convenzione, ove sono definite, in particolare, l'entità del ristoro dovuto all'ente avvalso, a fronte delle spese effettivamente sostenute dallo stesso, e la condivisione di compiti e responsabilità inerenti alla funzione di servizio pubblico comune alle amministrazioni che si intende assolvere.
Art. 10.
(Ripartizione delle risorse per il trasporto pubblico locale su gomma per l'anno 2013)
1. Al fine di garantire continuità al servizio di trasporto pubblico locale su gomma le province ed il Comune di Genova prorogano e gestiscono i contratti di servizio nel rispetto della vigente normativa comunitaria e statale, nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio regionale per l'esercizio 2013, fino al subentro del nuovo affidatario del servizio.
2. Per l'anno 2013 le risorse per il trasporto pubblico locale su gomma sono ripartite tra i bacini di traffico secondo le quote percentuali di seguito indicate:
a) Bacino I: 8,82758 per cento;
b) Bacino S: 10,84735 per cento;
c) Bacino GU: 54,59086 per cento;
d) Bacino TG: 13,63388 per cento;
e) Bacino L: 12,10033 per cento.
3. Gli enti titolari dei contratti di servizio per il trasporto pubblico locale su gomma trasmettono alla Regione Liguria:
a) i dati risultanti dalle campagne annuali di rilevazione, nel periodo invernale ed in quello estivo, relative alla frequentazione dei servizi offerti;
b) i dati quantitativi ed economici risultanti dal monitoraggio dei servizi resi;
c) una relazione annuale inerente al rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura, conseguito in media sul bacino di traffico da parte dell'azienda.
4. Il mancato adempimento a quanto previsto al comma 3 comporta, per ciascuno, la riduzione nella misura del 10 per cento delle risorse assegnate al bacino di traffico.
Art. 11.
(Determinazione dei servizi minimi per l'anno 2013)
1. I servizi minimi garantiscono:
a) i collegamenti fra le stazioni ferroviarie e le aree che su di esse gravitano, al fine di assicurare servizi di adduzione al servizio ferroviario secondo la programmazione dello stesso;
b) i collegamenti fra l'aeroporto di Genova ed il centro della città al fine di conseguire la connessione con il trasporto ferroviario e su gomma.
2. I servizi minimi in ambito urbano garantiscono i collegamenti:
a) con le scuole nelle fasce orarie del pendolarismo scolastico;
b) con i centri sanitari pubblici nella fascia antimeridiana e negli orari di visita;
c) con i principali uffici pubblici nelle fasce orarie del pendolarismo lavorativo;
d) con gli impianti sportivi e ricreativi, nonché con gli enti culturali principali, in caso di eventi di particolare interesse regionale.
3. La distanza tra due fermate in ambito urbano è fissata intorno a 500 metri.
4. I servizi minimi in ambito extraurbano garantiscono una coppia di corse di collegamento per i centri o per gli ambiti abitati con una popolazione almeno di 50 abitanti.
5. Nelle zone a domanda debole le corse di cui al comma 4 possono essere effettuate con modalità alternative di trasporto.
6. La distanza tra la fermata più vicina al centro abitato ed il centro stesso è individuata intorno a 500 metri.
Art. 12.
(Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2004, n. 13 (Proroga del termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) della legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 , relativo all'adeguamento dei presidi sanitari e socio-sanitari già autorizzati al funzionamento alla data del 2 settembre 1999))
Art. 13.
(Modifica alla legge regionale 15 febbraio 2010, n. 6 (Interventi in materia di usura e sovraindebitamento))
Art. 14.
(Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale))
Art. 15.
(Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti)) (40)

Articolo abrogato dall'art. 34 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 .

(Omissis)
Art. 16.
(Modifiche alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia)
5. Alla lettera p) del comma 1 dell'articolo 92 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, le parole da: "previo parere" a: "grandi derivazioni d'acqua di competenza statale" sono soppresse.
Art. 17.
(Sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 (Adeguamento della disciplina ed attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio))
Art. 18.
(Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale))
Art. 19.
(Modifiche alla legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Disposizioni in materia di valorizzazione della biodiversità))
Art. 20.
(Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche - Deleghe e norme urbanistiche particolari))
Art. 21.
(Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 23 (Disposizioni collegate alla finanziaria 2011))
Art. 22.
(Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva))
Art. 23.
(Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale)
Art. 24.
(Modifiche alla legge regionale 29 giugno 1981 n. 23 (Norme relative all'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria))
2. L'articolo 24 bis della l.r. 23/1981 e successive modificazioni e integrazioni è abrogato.
Art. 25.
(Interpretazione autentica dell'articolo 92 della l.r. 18/1999 )
1. La lettera p) del comma 1 dell'articolo 92 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni è da intendersi riferita anche agli adempimenti previsti dall'Sito esternoarticolo 114, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni, anche se lo sbarramento è a servizio di grandi derivazioni di acqua pubblica di competenza regionale.
Art. 26.
(Disposizioni transitorie e finali)
1. La valutazione di incidenza è obbligatoria nel caso di opere di ripristino, di cui all'Sito esternoarticolo 109, comma 3, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, che non comportino aumento della cubatura delle opere preesistenti, soggetti a mera comunicazione all'autorità competente.
2. Fermo restando il rispetto della normativa statale in materia di norme tecniche per le costruzioni e di costruzioni in zone sismiche, nelle more della definizione del provvedimento di cui all'articolo 5 bis della l.r. 29/1983 come inserito dalla presente legge, nonché dei provvedimenti applicativi di cui al Titolo II della medesima legge, come modificato dalla presente legge, continuano ad applicarsi i provvedimenti in materia già assunti dalla Giunta regionale.(37)

Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 19 luglio 2013, n. 23 . Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 3 della L.R. 16 aprile 2013, n. 11 .

2 bis. Fermo restando il rispetto della normativa statale in materia di norme tecniche per le costruzioni e di costruzioni in zone sismiche, la Giunta regionale assume il provvedimento di cui all’articolo 5 bis, lettere a), b) e c), della l.r. 29/1983 e successive modificazioni ed integrazioni entro il 30 settembre 2013; decorso tale termine i lavori relativi agli interventi di cui all’articolo 6 bis, comma 1, della l.r. 29/1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono sempre soggetti all’autorizzazione sismica di cui all’articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni. (38)

Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 16 aprile 2013, n. 11 e successivamente modificato dall'art. 3 della L.R. 19 luglio 2013, n. 23 .

3. Resta fermo il rispetto della normativa statale in materia di norme tecniche per le costruzioni e di costruzioni in zone sismiche.(39)

Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 16 aprile 2013, n. 11 .

4. Le misure di salvaguardia approvate con deliberazione del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria 17 novembre 2009, n. 29 (Misure di salvaguardia relativamente alla difesa delle coste e degli abitati costieri dall'erosione marina. Articolo 41, comma 1 bis, della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale) e successive modificazioni e integrazioni) conservano efficacia fino al 31 dicembre 2015.
Art. 27.
(Dichiarazione d'urgenza)
(Omissis)

Allegati:


Note del Redattore:

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Inserisce i commi 2 bis e 2 ter nell' art. 22 della L.R. 11 marzo 2008, n. 5 .

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Inserisce il comma 1 bis nell' art. 24 della L.R. 11 marzo 2008, n. 5 .

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Inserisce l' art. 24 bis nella L.R. 11 marzo 2008, n. 5 .

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Inserisce il comma 7 bis nell' art. 39 della L.R. 7 febbraio 2012, n. 2 .

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Inserisce l' art. 3 bis nella L.R. 2 luglio 2002 n. 27 .

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Nota soppressa. Vedi nota 40.

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Inserisce l' art. 26 bis nella L.R. 4 agosto 2006, n. 20 .

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Modifica l'allegato E della L.R. 10 luglio 2009, n. 28 .

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Inserisce l' art. 5 bis nella L.R. 21 luglio 1983, n. 29 .

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Inserisce l' art. 6 bis nella L.R. 21 luglio 1983, n. 29 .

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Inserisce l' art. 7 bis nella L.R. 21 luglio 1983, n. 29 .

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Inserisce i commi 1 bis e 1 ter nell'art. 65 della L.R. 7 dicembre 2006, n. 41 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 19 luglio 2013, n. 23 . Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 3 della L.R. 16 aprile 2013, n. 11 .

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Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 16 aprile 2013, n. 11 e successivamente modificato dall'art. 3 della L.R. 19 luglio 2013, n. 23 .

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Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 16 aprile 2013, n. 11 .