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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49

Disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in materia di controlli contabili

Bollettino Ufficiale n. 24 del 21 dicembre 2012

Art. 5.
(Istituzione del Collegio dei Revisori dei conti della Regione Liguria)
1. In attuazione di quanto disposto dall'Sito esternoarticolo 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 14 settembre 2011, n. 148 è istituito il Collegio dei Revisori dei conti della Regione Liguria.
2. Il Collegio è composto da tre membri effettivi, nominati a seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti all'elenco di cui all'articolo 6; con la medesima procedura vengono nominati dalla Giunta regionale i membri supplenti, che subentrano nelle ipotesi di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 7. I componenti del Collegio eleggono, al loro interno, il Presidente.(14)

Comma modificato dall'art. 4 della L.R. 18 marzo 2013, n. 5 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L.R. 19 luglio 2013, n. 24 .

3. Il Collegio svolge le seguenti attività:
a) esprime parere obbligatorio sui disegni di legge di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio, di rendiconto generale e sui relativi allegati;
b) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;
c) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;
d) vigila sulla corretta certificazione degli obiettivi relativi al rispetto del patto di stabilità interno;
e) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;
4. Il parere sui disegni di legge di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio e sui relativi allegati esprime un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, tenuto conto delle variazioni rispetto all'anno precedente e di ogni altro elemento utile, ed indica le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni.
5. Il parere sulla proposta di rendiconto generale attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6. I pareri del Collegio sono resi entro venti giorni lavorativi dal ricevimento dell'atto. Decorso il termine, la Giunta regionale può prescindere dall'espressione del parere.(22)

Comma così modificato dal comma 70 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33.

7. La Giunta regionale favorisce l'attività istruttoria del Collegio assicurando allo stesso, in modo costante e tempestivo, l'informazione e la documentazione in ordine alla predisposizione degli atti sui quali il Collegio deve esprimere il parere.
8. Il Collegio si raccorda con la sezione regionale della Corte dei conti, nell'esercizio delle rispettive funzioni, al fine del coordinamento della finanza pubblica.
9. La Giunta regionale assicura al Collegio, tramite i propri uffici, il supporto tecnico e le risorse strumentali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti e fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie allo svolgimento delle sue funzioni.
10. Le funzioni dell'organismo sono svolte collegialmente, su iniziativa del Presidente, al quale compete la convocazione delle sedute. Il Collegio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; le riunioni sono valide con la presenza di due componenti e le decisioni sono assunte di norma a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente e, in assenza del Presidente, prevale il voto del membro più anziano. Il Collegio adotta, nella prima seduta utile, un proprio regolamento di funzionamento.(18)

Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 19 luglio 2013, n. 24.


Note del Redattore:

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Inserisce gli artt. 9 bis e 9 ter nella L.R. 7 dicembre 2006, n. 41 .

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Nota soppressa (v. nota 25)

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Nota soppressa (v. nota 26)

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Nota soppressa (v. nota 26)

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Nota soppressa. Vedi nota 24.

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Nota soppressa. Vedi nota 24.

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Comma modificato dall'art. 4 della L.R. 18 marzo 2013, n. 5 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L.R. 19 luglio 2013, n. 24 .

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Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 18 marzo 2013, n. 5 .

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Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 18 marzo 2013, n. 5 .

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Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 19 luglio 2013, n. 24 .

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Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 19 luglio 2013, n. 24 .

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Comma già modificato, con effetto dal 1°gennaio 2015, dall'art. 26 della L.R. 19 dicembre 2014, n. 40 , nuovamente modificato dal comma 71 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 29 maggio 2018, n. 4 . La modifica introdotta dall'articolo 1 della l.r. 4/2018 si applica ed esplica i propri effetti sui rapporti in corso alla data del 1° maggio 2018, come disposto dal comma 2 del medesimo articolo.

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Comma così modificato dall'art. 33 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 . La modifica apportata a questo comma si applica ed esplica i propri effetti sui rapporti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge così come disposto dal comma 2 del medesimo articolo 33 della L.R. 29/2017 .