Art. 5.
(Istituzione del Collegio dei Revisori dei conti della Regione Liguria)
3. Il Collegio svolge le seguenti attività:
a) esprime parere obbligatorio sui disegni di legge di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio, di rendiconto generale e sui relativi allegati;
b) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;
c) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;
d) vigila sulla corretta certificazione degli obiettivi relativi al rispetto del patto di stabilità interno;
e) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;
4. Il parere sui disegni di legge di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio e sui relativi allegati esprime un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, tenuto conto delle variazioni rispetto all'anno precedente e di ogni altro elemento utile, ed indica le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni.
5. Il parere sulla proposta di rendiconto generale attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione.
7. La Giunta regionale favorisce l'attività istruttoria del Collegio assicurando allo stesso, in modo costante e tempestivo, l'informazione e la documentazione in ordine alla predisposizione degli atti sui quali il Collegio deve esprimere il parere.
8. Il Collegio si raccorda con la sezione regionale della Corte dei conti, nell'esercizio delle rispettive funzioni, al fine del coordinamento della finanza pubblica.
9. La Giunta regionale assicura al Collegio, tramite i propri uffici, il supporto tecnico e le risorse strumentali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti e fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie allo svolgimento delle sue funzioni.
10. Le funzioni dell'organismo sono svolte collegialmente, su iniziativa del Presidente, al quale compete la convocazione delle sedute. Il Collegio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; le riunioni sono valide con la presenza di due componenti e le decisioni sono assunte di norma a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente e, in assenza del Presidente, prevale il voto del membro più anziano. Il Collegio adotta, nella prima seduta utile, un proprio regolamento di funzionamento.
(18) Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 19 luglio 2013, n. 24.