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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49

Disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in materia di controlli contabili

Bollettino Ufficiale n. 24 del 21 dicembre 2012

Art. 10.
(Disposizioni finali)
1. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni del Sito esternoTitolo I del d.lgs. 118/2011 , le disposizioni di cui al Titolo IV della l.r. 28/1994 e successive modificazioni e integrazioni si applicano per quanto compatibili con quanto disposto dall'articolo 13 della l.r. 10/2008 , come modificato dall'articolo 3 della presente legge.
2. In sede di prima applicazione, l'elenco di cui all'articolo 6 è costituito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e la nomina dei componenti del Collegio avviene entro quarantacinque giorni dalla costituzione dell'elenco.
3. La Giunta regionale, sentiti i soggetti interessati, adotta il provvedimento di cui all'articolo 9 ter, comma 1, introdotto dall'articolo 1 della presente legge entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.

Note del Redattore:

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Inserisce gli artt. 9 bis e 9 ter nella L.R. 7 dicembre 2006, n. 41 .

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Nota soppressa (v. nota 25)

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Nota soppressa (v. nota 26)

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Nota soppressa (v. nota 26)

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Nota soppressa. Vedi nota 24.

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Nota soppressa. Vedi nota 24.

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Comma modificato dall'art. 4 della L.R. 18 marzo 2013, n. 5 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L.R. 19 luglio 2013, n. 24 .

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Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 18 marzo 2013, n. 5 .

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Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 18 marzo 2013, n. 5 .

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Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 19 luglio 2013, n. 24 .

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Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 19 luglio 2013, n. 24 .

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Comma già modificato, con effetto dal 1°gennaio 2015, dall'art. 26 della L.R. 19 dicembre 2014, n. 40 , nuovamente modificato dal comma 71 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 29 maggio 2018, n. 4 . La modifica introdotta dall'articolo 1 della l.r. 4/2018 si applica ed esplica i propri effetti sui rapporti in corso alla data del 1° maggio 2018, come disposto dal comma 2 del medesimo articolo.

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Comma così modificato dall'art. 33 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 . La modifica apportata a questo comma si applica ed esplica i propri effetti sui rapporti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge così come disposto dal comma 2 del medesimo articolo 33 della L.R. 29/2017 .