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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42

Testo unico delle norme sul Terzo Settore

Bollettino Ufficiale n. 22 del 12 dicembre 2012

Art. 45.
(Norma transitoria)
1. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui all'articolo 33, comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente testo unico.
2. Fino all'approvazione dei provvedimenti di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le norme previgenti.
3. La Regione e gli enti locali possono procedere a titolo sperimentale all'accreditamento di servizi e presìdi sociali secondo le modalità di cui all'articolo 33. I provvedimenti di accreditamento e i relativi accordi contrattuali eventualmente stipulati devono prevedere la risoluzione o l'adeguamento dei rapporti entro sei mesi dalla data di adozione dei provvedimenti di cui al comma 1.
4. In attesa dell'insediamento delle Commissioni previste all'articolo 19, per le nuove iscrizioni continuano ad operare:
a) per gli enti ed organismi facenti capo alle confessioni religiose, enti di patronato e fondazioni, l'Osservatorio regionale di promozione, informazione e documentazione sul volontariato attualmente vigente;
b) per le imprese sociali, la Commissione regionale per la cooperazione sociale attualmente vigente;
c) per le società di mutuo soccorso, le disposizioni di cui alla l.r. 13/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Sino alla fine del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente testo unico, il criterio di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), si considera soddisfatto anche nel caso in cui all'Organismo associativo unitario di rappresentanza aderiscano, direttamente o attraverso le rispettive associazioni di categoria o di appartenenza, organizzazioni iscritte alle singole sezioni del Registro regionale di cui all'articolo 13 in una percentuale media complessiva, calcolata sulla percentuale di adesioni relativa a ciascuna delle singole sezioni, superiore al 50 per cento.
6. Le procedure per la concessione e la liquidazione dei contributi richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge a valere sui fondi che vengono soppressi ai sensi dell'articolo 37 sono concluse ai sensi e per gli effetti delle normative previgenti.
7. Alle obbligazioni in annualità relative a vecchi limiti di impegno ed a corresponsione di differenze tassi, assunte in base alle leggi abrogate, si provvede per la durata residua con i bilanci degli esercizi in cui vengono a scadere. Restano inoltre salve le obbligazioni relative alle rate successive alla prima dei contributi già concessi alla data di entrata in vigore del presente testo unico.