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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42

Testo unico delle norme sul Terzo Settore

Bollettino Ufficiale n. 22 del 12 dicembre 2012

Art. 9.
(Società di mutuo soccorso)
1. Ai fini del presente testo unico, sono considerati soggetti del Terzo Settore le associazioni di mutuo soccorso costituite ai sensi della Sito esternolegge 15 aprile 1886, n. 3818 (Costituzione legale delle società di mutuo soccorso) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le società di mutuo soccorso partecipano all'esercizio della funzione sociale, valorizzando il capitale sociale delle comunità locali di appartenenza, quali soggetti specificamente votati alla solidarietà e alla mutualità nell'ambito delle formazioni sociali di cui costituiscono espressione.
3. I processi e i provvedimenti relativi alla programmazione e progettazione sociale locale valorizzano il ruolo delle società di mutuo soccorso anche attraverso progetti sperimentali di impegno di tali soggetti in patti di sussidiarietà ai sensi degli articoli 28, 29, 30 e 31.
4. La tutela del patrimonio storico, sociale e culturale delle società di mutuo soccorso è disciplinata dalla legge regionale 21 marzo 1994, n. 13 (Tutela del patrimonio storico, sociale e culturale delle associazioni che operano nel campo della mutualità e della solidarietà sociale) e successive modificazioni ed integrazioni.