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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42

Testo unico delle norme sul Terzo Settore

Bollettino Ufficiale n. 22 del 12 dicembre 2012

Art. 5.
(Organizzazioni di volontariato)
1. Ai fini del presente testo unico, sono considerati soggetti del Terzo Settore le organizzazioni di volontariato di cui alla Sito esternolegge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) e successive modificazioni ed integrazioni, ossia gli organismi dotati di autonomia giuridica e amministrativa, liberamente costituiti al fine di svolgere attività di volontariato in modo personale, spontaneo, gratuito, verso terzi, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Nella prestazione del servizio l'organizzazione deve avvalersi in modo determinante e prevalente dell'attività volontaria dei propri associati, ai quali può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti previamente stabiliti dall'organizzazione di appartenenza.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.
4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.
5. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello Sito esternostatuto , oltre a quanto disposto dal Sito esternocodice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti:
a) l'assenza di fini di lucro;
b) la democraticità della struttura, desumibile anche dal rapporto fra il numero dei componenti dell'organo direttivo e il numero degli associati;
c) l'elettività e la gratuità delle cariche associative, la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
d) i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi;
e) i loro obblighi e diritti;
f) l'obbligo di formazione del bilancio o del rendiconto, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti;
g) le modalità di approvazione del bilancio o del rendiconto da parte dell'assemblea degli aderenti.
6. Le organizzazioni di volontariato assicurano i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
7. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale di cui all'articolo 13, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 17 della l. 266/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.
8. Fermo restando il carattere prevalente e determinante dei volontari, di cui al comma 2, le organizzazioni di volontariato, ai sensi della Sito esternol. 266/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.
9. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate, ovvero in strutture private.
10. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi di privati;
c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni con lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 7 della l. 266/1991 e successive modificazioni ed integrazioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
11. La Regione riconosce il valore delle organizzazioni di volontariato a carattere regionale a rete presenti con proprie articolazioni territoriali autonome. L'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato a carattere regionale può estendersi alle articolazioni territoriali autonome aventi i requisiti di cui alla Sito esternol. 266/1991 e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine l'istanza di iscrizione disciplinata all'articolo 17 è corredata dall'elenco delle rispettive articolazioni territoriali e sottoscritta anche dai legali rappresentanti delle singole articolazioni.