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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42

Testo unico delle norme sul Terzo Settore

Bollettino Ufficiale n. 22 del 12 dicembre 2012

Art. 38.
(Controlli e vigilanza)
1. La Regione verifica con controlli secondo le modalità definite dalla Giunta regionale il contenuto delle autocertificazioni presentate ai sensi degli articoli 17 e 18 e la persistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione nel Registro regionale del Terzo Settore.
2. La Regione esercita sui soggetti del Terzo Settore i poteri di vigilanza attribuiti dalla legge, attraverso accertamenti documentali, richiesta di dati ed informazioni, visite ed ispezioni.
3. Per l'effettuazione dei controlli e delle attività di vigilanza la Regione può avvalersi anche degli enti del settore regionale allargato.