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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42

Testo unico delle norme sul Terzo Settore

Bollettino Ufficiale n. 22 del 12 dicembre 2012

Art. 34.
(Clausole sociali e misure di incentivazione agli enti locali per le cooperative sociali)
1. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 2 e 69 del Sito esternod.lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione, gli enti locali e gli enti del settore regionale allargato, di cui all'articolo 25 della l.r. 2/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, possono inserire negli affidamenti, di qualunque importo, delle forniture di beni e di servizi e della realizzazione di opere e lavori pubblici, clausole sociali quali modalità di esecuzione dei contratti, anche al fine della promozione dell'inserimento lavorativo di persone in stato di svantaggio o, comunque, di debolezza o fragilità sociale.
2. I disciplinari di gara prevedono, al fine della scelta del soggetto aggiudicatario, una congrua valutazione delle proposte di clausole sociali, fermo restando il divieto previsto dall'Sito esternoarticolo 5, comma 4, ultimo periodo, della l. 381/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. I capitolati prevedono idonee modalità di verifica della corretta attuazione delle clausole sociali in sede di esecuzione del contratto.
4. La Regione può promuovere e sostenere gli enti locali e gli altri enti pubblici infraregionali, compresi quelli economici, che riservano alle cooperative sociali di tipo "B" quote dell'importo complessivo degli affidamenti ai terzi delle forniture di beni e servizi nel rispetto delle disposizioni di cui all'Sito esternoarticolo 5 della l. 381/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.