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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42

Testo unico delle norme sul Terzo Settore

Bollettino Ufficiale n. 22 del 12 dicembre 2012

Art. 33.
(Accreditamento dei servizi e dei presidi sociali)
1. In conformità a quanto previsto dalla normativa regionale, ai fini della promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari, i soggetti del Terzo Settore possono divenire fornitori di servizi pubblici attraverso il processo di accreditamento previsto dall'articolo 48 della l.r. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'accreditamento per i servizi ed i presidi è di competenza dei comuni singoli o associati a livello distrettuale ai sensi di quanto disposto dalla l.r. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. Per i Distretti in cui è articolato il Comune di Genova, l'accreditamento è di competenza del Comune capoluogo per il proprio territorio e dei restanti diversi comuni associati nei rispettivi Distretti.
3. La Giunta regionale, in collaborazione con il Coordinamento regionale con i comuni e il Terzo Settore istituito ai sensi dell'articolo 23, sentite le organizzazioni sindacali, stabilisce le tipologie di servizi sociali accreditabili, i relativi standard quantitativi e qualitativi, i contenuti fondamentali dell'accordo di accreditamento e quelli relativi al rapporto contrattuale di cui al presente articolo, nonché le modalità relative alla presa in carico professionale degli utenti al fine di assicurare che la loro ammissione al servizio avvenga nell'ambito di un percorso assistenziale attivo per l'integrazione o la reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 17, comma 2, della l. 328/2000 con la garanzia della tutela dei loro diritti, della costante adeguatezza e della qualità dei servizi.
4. L'accreditamento ha efficacia a tempo indeterminato ed è condizionato al rispetto dell'accordo di accreditamento, al permanere in capo al titolare del servizio dei requisiti previsti dalle leggi e dalle altre norme nazionali e regionali e all'adesione dello stesso soggetto accreditato alle variazioni dell'accordo di accreditamento ritenute opportune da parte del soggetto pubblico.
5. In nessun caso l'accreditamento comporta l'automatica assunzione di oneri economici da parte delle Amministrazioni interessate; esse possono stipulare specifici accordi contrattuali con i soggetti accreditati, al fine di porre in tutto o in parte il costo del servizio a loro carico.
6. Gli accordi contrattuali vengono stipulati previe procedure ad evidenza pubblica non competitive con tutti i soggetti già accreditati che ne facciano richiesta, senza indicare volumi predefiniti di prestazioni erogabili; definiscono nel dettaglio gli obblighi di pubblico servizio e prevedono altresì l'applicazione di tariffe standard, differenziate in rapporto alle caratteristiche dei servizi e del territorio, che i soggetti stipulanti si impegnano a praticare alla generalità degli utenti.
7. Gli accordi contrattuali prevedono anche, in capo ai soggetti erogatori, l'obbligo di praticare agli utenti presi in carico dal Servizio sociale pubblico tariffe differenziate da questo stabilite in relazione alle diverse situazioni economico-sociali, con assunzione, in tal caso, da parte dell'ente pubblico della differenza rispetto alla tariffa standard e ferma restando la permanenza del rischio imprenditoriale in capo al soggetto accreditato per la quota a carico degli utenti.
8. Il controllo della spesa pubblica in rapporto alle disponibilità finanziarie avviene attraverso l'autorizzazione per l'ammissione al servizio degli utenti presi in carico.