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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42

Testo unico delle norme sul Terzo Settore

Bollettino Ufficiale n. 22 del 12 dicembre 2012

Art. 3.
(Definizioni)
1. Ai fini del presente testo unico, si intende per:
a) attività produttive e marginali: le attività così come definite dal decreto del Ministro delle Finanze 25 maggio 1995 (Criteri per l'individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato);
b) bilancio o rendiconto delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale: documenti contabili redatti sulla base di schemi tipo approvati dalla Giunta regionale;
c) soggetti del Terzo Settore: i soggetti indicati nel titolo II del presente testo unico;
d) attività di utilità sociale: attività tese al conseguimento di finalità di valenza collettiva, espletate nei settori sociale, sociosanitario, educativo, ambientale, culturale e di ricerca etica e spirituale, sportivo e ricreativo;
e) clausole sociali: condizioni relative all'esecuzione di contratti che individuano, anche attraverso reti, azioni tese in generale a fornire risposte ad esigenze sociali, a mettere a disposizione servizi e interventi aventi contenuto o rilevanza sociali nonché a promuovere inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati;
f) capitale sociale diffuso: l'insieme delle relazioni interpersonali formali ed informali essenziali anche per il funzionamento di società complesse ed altamente organizzate, per la promozione della coesione sociale, della giustizia, del benessere e della prosperità economica.