Legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42
Testo unico delle norme sul Terzo Settore
Bollettino Ufficiale n. 22 del 12 dicembre 2012
Art. 27.
(Raccordo dell'attività delle cooperative sociali con le politiche attive del lavoro)
1. La Regione, in armonia con quanto previsto dal titolo III, capo IV, della legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro) e successive modificazioni ed integrazioni, riconosce, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, della Costituzione , le cooperative sociali e le imprese sociali quali soggetti privilegiati per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate allo sviluppo di nuova occupazione:
a) nel settore dei servizi sociosanitari e educativi;
b) a favore delle fasce deboli del mercato del lavoro.
2. La Giunta regionale definisce le modalità attuative delle politiche di cui al comma 1, anche attraverso il ricorso ad altri soggetti istituzionali nonché ad enti del settore regionale allargato di cui all'articolo 25, comma 2, della l.r. 2/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
Note del Redattore: