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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42

Testo unico delle norme sul Terzo Settore

Bollettino Ufficiale n. 22 del 12 dicembre 2012

Art. 26.
(Raccordo dell'attività dei soggetti del Terzo Settore con le attività di formazione professionale)
1. La Regione riconosce l'importanza della formazione di base e dell'aggiornamento degli operatori dei soggetti del Terzo Settore, sostenendola, ove possibile, anche mediante l'utilizzo di fondi nazionali e comunitari. La Regione provvede, altresì, alla rilevazione e all'analisi di nuovi profili professionali.
2. La Regione promuove il raccordo tra i soggetti operanti nel settore della formazione di cui alla legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) e successive modificazioni ed integrazioni e i soggetti del Terzo Settore, in armonia con quanto previsto dal titolo II, capo III, sezione VI, della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni.