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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42

Testo unico delle norme sul Terzo Settore

Bollettino Ufficiale n. 22 del 12 dicembre 2012

Art. 24.
(Organismo associativo unitario di rappresentanza dei soggetti del Terzo Settore)
1. Per le finalità di cui al presente titolo, la Regione, gli enti locali e gli enti del Settore regionale allargato di cui all'articolo 25, comma 2, della l.r. 2/2006 e successive modificazioni ed integrazioni riconoscono all'Organismo associativo unitario regionale ed agli Organismi associativi unitari territoriali la rappresentanza dei soggetti del Terzo Settore in relazione alla dimensione territoriale e al livello, regionale o sub regionale, di esercizio delle funzioni sociali per cui la rappresentanza è esercitata.
2. La Giunta regionale definisce la dimensione territoriale degli Organismi di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale riconosce gli Organismi di cui al comma 1, secondo i seguenti criteri:
a) adesione all'Organismo associativo, effettuata direttamente o attraverso le rispettive associazioni di categoria o di appartenenza, che ne abbiano la rappresentanza, di almeno il 51 per cento dei soggetti iscritti alle singole sezioni del Registro regionale di cui all'articolo 13;
b) democraticità della struttura dell'Organismo associativo, rilevabile dalla presenza in Sito esternostatuto di disposizioni che prevedano:
1) criteri per l'accesso, che consentano l'adesione di tutti i soggetti iscritti al Registro regionale;
2) forme di elettività degli organi associativi;
3) modalità di formazione delle deliberazioni associative;
4) indipendenza dell'Organismo rispetto ai partiti politici;
5) trasparenza nei confronti degli associati, anche tramite previsione di strumenti di informazione da parte degli organi associativi;
6) forme di controllo da parte degli associati;
7) proporzionalità delle quote associative alle effettive capacità dei soci di contribuire ai costi di gestione dell'Organismo associativo.
4. Gli Organismi associativi di cui al comma 1 devono essere costituiti con atto pubblico o scrittura privata autenticata.