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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42

Testo unico delle norme sul Terzo Settore

Bollettino Ufficiale n. 22 del 12 dicembre 2012

Art. 22.
(Partecipazione alla funzione sociale)
1. I soggetti del Terzo Settore partecipano all'esercizio della funzione sociale secondo quanto previsto dalla l.r. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, nelle fasi di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema integrato di servizi, tramite gli Organismi associativi unitari di rappresentanza regionale e territoriali di cui all'articolo 24.