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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42

Testo unico delle norme sul Terzo Settore

Bollettino Ufficiale n. 22 del 12 dicembre 2012

Art. 21.
(Soggetti del Terzo Settore iscritti al Registro regionale e operanti nell'ambito della protezione civile)
1. I soggetti del Terzo Settore, iscritti al Registro regionale, che operano nell'ambito della protezione civile, con compiti di soccorso e assistenza alla popolazione nonché di previsione, prevenzione ed intervento in caso di eventi calamitosi di origine naturale od antropica, inclusi gli incendi boschivi, devono accreditarsi presso un apposito elenco istituito presso il Dipartimento regionale competente in materia di protezione civile. In tale elenco possono confluire i gruppi e le unità d'intervento comunali ed intercomunali di protezione civile ed antincendio boschivo di cui al Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 (Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile), i coordinamenti provinciali del volontariato ligure, nonché le strutture di coordinamento e le componenti volontaristiche delle organizzazioni di livello nazionale partecipanti alla Consulta nazionale del volontariato di protezione civile, di cui al Sito esternodecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (Istituzione della Consulta nazionale del volontariato di protezione civile).
2. La Giunta regionale disciplina le modalità e i requisiti per l'accreditamento di cui al comma 1.
3. L'inserimento nell'elenco di cui al comma 1 è condizione per l'applicazione delle disposizioni di cui al capo V della legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 (Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle disposizioni previste dalla normativa regionale per il volontariato in materia di antincendio boschivo.