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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42

Testo unico delle norme sul Terzo Settore

Bollettino Ufficiale n. 22 del 12 dicembre 2012

Art. 19.
(Commissioni del Terzo Settore)
1. Per ciascuna sezione del Registro regionale è istituita, presso la Regione, una Commissione, che opera a titolo gratuito e senza rimborso spese.
2. Le singole Commissioni sono composte da:
a) l'Assessore competente con funzioni di Presidente o suo delegato;
b) il dirigente della struttura regionale competente o suo delegato;
c) tre membri, indicati dall'Organismo associativo unitario di rappresentanza di cui all'articolo 24, esperti nello specifico settore della sezione del Registro.
3. Le Commissioni possono avvalersi del supporto tecnico-professionale e gratuito di esperti nelle materie di competenza, individuati in un apposito elenco preventivamente dalle stesse approvato.
4. Le singole Commissioni, almeno una volta l'anno, sono tenute a incontrare le organizzazioni sindacali sulle tematiche relative alla tutela del lavoro.
5. Le funzioni di segreteria relative alle Commissioni di cui al presente articolo sono garantite dalla competente struttura regionale.