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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42

Testo unico delle norme sul Terzo Settore

Bollettino Ufficiale n. 22 del 12 dicembre 2012

Art. 18.
(Aggiornamento e cancellazione dal Registro regionale)
1. La modifica dell'iscrizione nel Registro regionale può essere richiesta in ogni momento dai soggetti interessati.
2. I soggetti iscritti devono comunque comunicare entro sessanta giorni ogni eventuale variazione dello Sito esternostatuto e di quanto contenuto nell'autocertificazione di cui all'articolo 17, comma 2.
3. La perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione, nonché il mancato rispetto degli altri obblighi previsti dalla normativa vigente, comporta la cancellazione dal Registro.
4. La cancellazione avviene previo parere vincolante della Commissione competente ai sensi dell'articolo 19, fatto salvo il riacquisto dei requisiti di legge entro il termine indicato nella comunicazione di avvio del procedimento, e viene comunicata al soggetto interessato ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 56/2009 e successive modificazioni ed integrazioni.