Legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42
Testo unico delle norme sul Terzo Settore
Bollettino Ufficiale n. 22 del 12 dicembre 2012
Art. 15.
(Disposizioni specifiche per la sezione delle cooperative sociali)
1. La sezione delle cooperative sociali si articola nelle seguenti parti:
a) parte "A", nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi sociosanitari ed educativi;
b) parte "B", nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
c) parte "C", nella quale sono iscritti i consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al 70 per cento da cooperative sociali;
d) parte "D", nella quale sono iscritte le imprese sociali diverse dalle cooperative sociali.
2. Le cooperative che gestiscono servizi sociosanitari ed educativi e che siano anche finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate possono essere, a richiesta, iscritte contemporaneamente nelle parti "A" e "B", purché il loro statuto preveda espressamente entrambe le finalità.
Note del Redattore: