Legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42
Testo unico delle norme sul Terzo Settore
Bollettino Ufficiale n. 22 del 12 dicembre 2012
Art. 14.
(Disposizioni specifiche per la sezione delle organizzazioni di volontariato)
1. Il bilancio o rendiconto delle organizzazioni di volontariato indica separatamente, in due distinte voci, le attività prevalenti e le attività commerciali e produttive marginali, anche ai fini dell'applicabilità dell'articolo 8, comma 4, della l. 266/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le organizzazioni di volontariato con bilancio complessivo annuale inferiore ad euro 10.000,00 sono tenute alla predisposizione del solo rendiconto. La Giunta regionale, ove necessario, provvede alla revisione di tale importo.
Note del Redattore: