Legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42
Testo unico delle norme sul Terzo Settore
Bollettino Ufficiale n. 22 del 12 dicembre 2012
Art. 10.
(Fondazioni con prevalenti finalità sociali)
1. Ai fini del presente testo unico, sono considerati soggetti del Terzo Settore le fondazioni disciplinate dal codice civile , il cui statuto preveda, in via prevalente anche se non esclusiva, finalità sociali di interesse generale.
2. La Regione esercita il controllo e la vigilanza sulle fondazioni ai sensi e nelle forme di cui agli articoli 25 e 27 del codice civile e della legge regionale 1 marzo 2011, n. 3 (Disciplina regionale di organizzazione per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private) e successive modificazioni ed integrazioni.
Note del Redattore: