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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42

Testo unico delle norme sul Terzo Settore

Bollettino Ufficiale n. 22 del 12 dicembre 2012

Art. 10.
(Fondazioni con prevalenti finalità sociali)
1. Ai fini del presente testo unico, sono considerati soggetti del Terzo Settore le fondazioni disciplinate dal Sito esternocodice civile , il cui Sito esternostatuto preveda, in via prevalente anche se non esclusiva, finalità sociali di interesse generale.
2. La Regione esercita il controllo e la vigilanza sulle fondazioni ai sensi e nelle forme di cui agli articoli 25 e 27 del Sito esternocodice civile e della legge regionale 1 marzo 2011, n. 3 (Disciplina regionale di organizzazione per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private) e successive modificazioni ed integrazioni.