Legge regionale 6 novembre 2012, n. 36
Sanzioni amministrative a carico dei viaggiatori per mancanza o irregolarità del titolo di viaggio e relative norme di applicazione. Modifiche della legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale) e della legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea)
Bollettino Ufficiale n. 18 del 7 novembre 2012
Art. 1.
(Obblighi degli utenti)
1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono tenuti a munirsi di valido e idoneo titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del percorso e ad esibirlo su richiesta ai soggetti indicati nell'articolo 9, anche dopo la discesa e in corrispondenza della fermata/capolinea dei mezzi pubblici o all'interno dei locali aziendali nel caso di impianti speciali, metropolitani o ferroviari.(4)
2. Si intendono titoli di viaggio i biglietti, gli abbonamenti, le tessere personali elettroniche ed ogni altro mezzo, cartaceo o elettronico, che attesti l'avvenuto pagamento della corsa sul servizio di trasporto pubblico locale.
Note del Redattore: