Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 6 novembre 2012, n. 36

Sanzioni amministrative a carico dei viaggiatori per mancanza o irregolarità del titolo di viaggio e relative norme di applicazione. Modifiche della legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale) e della legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea)

Bollettino Ufficiale n. 18 del 7 novembre 2012

INDICE

Art. 1. - (Obblighi degli utenti)
Art. 2. - (Assenza di valido e idoneo titolo di viaggio)
Art. 3. - (Uso di titolo di viaggio contraffatto o alterato)
Art. 4. - (Indebita percezione di benefici)
Art. 5. - (Principio di specialità. Reiterazione)
Art. 6. - (Competenza all'accertamento e alla contestazione delle violazioni)
Art. 7. - (Requisiti del personale per l'ottenimento della qualifica di cui all'articolo 9)
Art. 8. - (Idoneità alla funzione di agente accertatore)
Art. 9. - (Qualifica di agente di polizia amministrativa ed elenco degli accertatori)
Art. 10. - (Pagamento in misura minima e pagamento in misura ridotta)
Art. 11. - (Mancato pagamento in misura ridotta. Ulteriori competenze)
Art. 12. - (Proventi e aggiornamento periodico delle sanzioni)
Art. 13. - (Modalità di accesso al servizio)
Art. 14. - (Norme di rinvio)
Art. 15. - (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale))
Art. 16. - (Sostituzione dell'articolo 26 della legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea))
Art. 17. - (Abrogazione)
Art. 18. - (Norma finanziaria)
Art. 19. - (Dichiarazione di urgenza)